Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6432 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6432 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOMBELLI MASSIMO N. IL 24/08/1967
avverso la sentenza n. 75/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Con atto tempestivamente depositato, ricorre per cassazione Mombelli Massimo avverso la
sentenza emessa in data 1.12.2011 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del
Tribunale di Brescia con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata e
condizionalmente sospesa di un anno di reclusione per il delitto di omicidio colposo con
violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro in danno del lavoratore Stornati
Alberto.
Deduce la violazione di norme procedurali in ordine alla pena di cui all’accordo raggiunto in

essendo stato rappresentato dal procuratore speciale avrebbe dovuto essere dichiarato
contumace..
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato e non
consentito nella presente sede di legittimità.
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare,
proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena a
meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di
specie, è senz’altro da escludere, dal momento che il rilascio della procura speciale ai fini del
“patteggiamento” implica, di per sé, l’assenso a ritenere per rato e valido l’operato del
procuratore.
Inoltre, nel caso in cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere
all’applicazione della pena su richiesta delle parti, non può farsi luogo alla declaratoria di
contumacia (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 4226 del 8.1.2013 Rv. 254670).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013

sede dibattimentale dal procuratore speciale dall’imputato equivocata e rappresenta che pur

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