Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6431 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6431 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTINO GIUSEPPE N. IL 03/02/1950
avverso l’ordinanza n. 53/2014 TRIBUNALE di RAGUSA, del
24/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere p.ott. ELISABETTA ROS,I;
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)Mrt i difensor Avv.;

Data Udienza: 11/11/2015

Rilevato che con ordinanza del 24 novembre 2014, il Tribunale di Ragusa, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero ex
art. 165 c.p., volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della
pena concessa a Bertino Giuseppe, di cui alla sentenza del medesimo Tribunale
del 26 giugno 2013, irrevocabile il 19 luglio 2013, beneficio che era stato
subordinato alla demolizione del manufatto abusivo, per inottemperanza ed ha
revocato la sospensione condizionale della pena;
che il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per

dell’ordinanza, lamentando l’erroneità e la mancanza di motivazione per
violazione dell’art. 165 c.p., in quanto l’inosservanza degli obblighi non
determina la revoca automatica del beneficio, dovendosi considerare anche la
risibilità del termine per l’adempimento; il giudice dell’esecuzione avrebbe
dovuto assumere informazioni presso che il Comune, posto che essendo stato
l’immobile acquisito al patrimonio comunale la demolizione diventa impossibile,
da ultimo veniva segnalato che in relazione alla sentenza posta in esecuzione p
stata rivolta istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione,

Considerato che indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel
senso che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di
demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del
beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione
condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta
impossibilità non dipendente da atto volontario, poiché il termine per
l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena,
costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale
termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo
condizionante;
che pertanto, scaduto il termine per ottemperare all’obbligo, “il giudice
dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è
tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di
cause che lo rendano impossibile” (così,

ex multiis, Sez.3, n. 26744 del

30/4/2015, De Francisci, Rv. 264024), ma deve solo constatare se la condizione
si è verificata, a meno che il destinatario dell’obbligo deduca una situazione di
oggettiva impossibilità di eseguire la stessa, ossia un fatto a lui non imputabile
che abbia impedito o reso difficoltoso l’adempimento (Sez. 1, Sentenza n. 27449
del 28/06/2005, Malavasi, Rv. 231757);
che nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto alcun elemento innanzi al
giudice dell’esecuzione, non essendo comparso all’udienza dell’incidente di
esecuzione proposto;

cassazione, per il tramite del proprio difensore,chiedendo l’annullamento

che, ad ogni buon conto, va ricordato che “il trasferimento al patrimonio
comunale della proprietà dell’immobile abusivo, automaticamente conseguente
alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l’ottemperanza
all’ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a
che il privato responsabile esegua l’ordine di demolizione impartitogli dal giudice
con la sentenza di condanna, salvo che l’autorità comunale abbia dichiarato
l’esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino
dell’assetto urbanistico violato ” (cfr. Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, P.G. in

che anche a doglianza relativa alla ritenuta intempestività del provvedimento
impugnato, connessa al fatto che il giudice dell’esecuzione non avrebbe atteso la
pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di restituzione in termini per
impugnare la sentenza è manifestamente infondata, posto che tale circostanza
non risulta prevista quale causa di sospensione dell’esecutività ex art. 666, c. 7
c.p.p.;
che pertanto il ricorso è inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità
consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle
ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015.

proc. Mancini, Rv. 238803; Sez. 3, n. 4444 del 12/1/2012, Seoni, Rv. 251972);

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