Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6431 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6431 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 06/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRABELLA BENEDETTO N. IL 27/08/1950
avverso la sentenza n. 1554/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Qk/–

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Mirabella Benedetto avverso la
sentenza emessa in data 12.4.2012 dalla Corte di Appello di Catania che confermava
quella i data 20.7.2010 del Tribunale di Catania con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di mesi nove di reclusione, oltre alla sospensione della patente
per la durata di anni uno, per il reato di cui all’art. 189 comma 5 C.d.S..
Deduce il vizio motivazionale con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.

sede, perché di puro fatto, ed aspecifica.
Va premesso che (Sez. IV, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187) “nella motivazione
della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di
tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le
risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una
valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità
delle deduzioni suddette”.
Infine, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato
alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini
della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass.
pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163).
Ne deriva anche la sostanziale aspecificità del motivo addotto che ha riproposto in
questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile, fondando il diniego delle attenuanti generiche sulla
gravità del fatto e sulla condotta dell’imputato nonchè sui suoi precedenti penali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
2

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa non consentita nella presente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 6.11.2013

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