Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6430 del 22/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6430 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI GENOVA
nei confronti di:
DE BARBERI NADIA N. IL 03/05/19584úr4
avverso l’ordinanza n. 1274/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ricorre avverso l’ordinanza emessa il
18.4.12 dal Tribunale di Genova, nel processo a carico di De Barbieri Nadia, imputata del reato di
cui agli artt.81, 595 c.p., con la quale è stata dichiarata la nullità della notificazione dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari — per essere stato l’atto notificato esclusivamente al difensore
della De Barbieri, Avv. Giovanni Ricco – e di tutti gli atti conseguenti, con trasmissione degli atti al

Deduce il p.m. ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, l’erroneità del
provvedimento adottato dal tribunale, in quanto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari,
datato 4.7.11, era stato correttamente notificato all’indagata e al suo difensore mediante la
trasmissione a mezzo fax di un solo atto con la precisazione che lo stesso valeva per entrambi.
Osserva la Corte che la censura formulata dal p.m., con la quale sostanzialmente si deduce
l’abnormità del provvedimento emesso dal giudice di Genova, è manifestamente infondata.
Non può infatti considerarsi abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento — rilevata
l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art.415-bis c.p.p., in
realtà ritualmente eseguita — dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio,
disponendo la trasmissione degli atti al p.m., trattandosi di un provvedimento che, lungi dall’essere
avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che
non determina la stasi del procedimento, potendo il p.m. disporre la rinnovazione della notificazione
del predetto avviso (v. Sez.u.n., 26 marzo 2009, n.25957).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 22 novembre 2012

p.m. in sede per le opportune determinazioni.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA