Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6430 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6430 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NADI EL MUSTAFA N. IL 01/01/1956
avverso la sentenza n. 2659/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2013
40747/2012
Motivi della decisione
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella
di primo grado con la quale Nadi El Mustafa era stato condannato alla pena di 25 gg.
di arresto e 300,00 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza.
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla commisurazione della pena, le generiche censure del ricorrente in
ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano
manifestamente infondate.
Corretti, e insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali del giudice di merito
e non può dimenticarsi che l’adempimento dell’obbligo della motivazione con riguardo
al giudizio di appello, deve essere correlato con il principio dell’integrazione delle
motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. Deve inoltre aggiungersi che
l’uso di espressioni sintetiche quali “alla luce dei criteri ex articolo 133 c.p.” o “pena
congrua” è giustificato quando viene irrogata una pena molto vicina al minimo
edittale, giacché non è in tale caso, necessaria una analitica enunciazione dei criteri
(Cass. III, 19 ottobre 1995, Merra, RV 203011).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle
ammende che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186 del 2000,
stimasi equo fissare in 1000,00 euro.
p.q.m.
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’ imputato lamentando che la pena è
stata inflitta in misura eccessiva tanto da far ritenere che vi sia stata una erronea
applicazone *dell’art. 133 cp.