Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 643 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 643 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

BERTINO Orazio, nato a Catania il 17/09/1982
BERTINO Federico, nato a Catania il 27/03/1994

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 10/12/2012;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania
confermava la sentenza del 27/06/2012 con la quale il Tribunale di quella stessa
città-sezione distaccata di Mascalucia aveva dichiarato Orazio Bertino e Federico
Bertino colpevoli del reato di concorso in furto aggravato all’interno di un immobile
privato dal quale avevano asportato una porta di ferro e, concesse le attenuanti
generiche al solo Federico Bertino, prevalenti sulle aggravanti contestate,

Data Udienza: 30/10/2013

condannava Orazio Bertino alla pena di mesi otto di reclusione e C 150 di multa e
Federico Bertino alla pena di mesi quattro di reclusione e C 80 di multa, con
consequenziali statuizioni.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore di Orazio Bertino, avv. Maria
Chiaramonte, ed il difensore di Federico Bertino, avv. Marco Tringali, hanno
proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso in favore di Orazio Bertino si denuncia
erronea applicazione di legge nonché mancanza e/o manifesta illogicità di
motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si lamenta, in
particolare, che il giudice di appello non abbia adeguatamente apprezzato le
obiezioni difensive, espresse nei motivi di gravame, con le quali si era posto
l’accento sulla condizione di abbandono nella quale versava l’immobile in questione,
circostanza, quantomeno, rilevante ai fini della valutazione dell’elemento
psicologico.
Con il secondo motivo si eccepisce difetto motivazionale con riferimento agli
art. 62 bis e 133 cod. pen., in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed ai
criteri di determinazione della pena.
Con unico motivo il difensore di Federico Bertino deduce erronea applicazione
della legge penale; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Denuncia, in particolare, erronea
valutazione delle risultanze probatorie con riferimento alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante di cui all’articolo 625 n. 2 cod. pen. Al riguardo, osserva che non
erano state affatto valutate le dichiarazioni del coimputato (rese nell’immediatezza
dell’arresto ed in dibattimento) e non era stata neppure considerata la dichiarazione
dell’appuntato scelto dei Carabinieri Roberto Leonardo, con particolare riferimento
alle condizioni dell’immobile, che si trovava in stato di abbandono da oltre quindici
anni.

2. Il primo motivo del ricorso proposto in favore di Orazio Bertino è destituito di
fondamento, posto che il giudice di appello ha dato compiutamente ragione del
ribadito giudizio di colpevolezza dell’imputato, reputando sussistenti tutti i
presupposti oggettivi e soggettivi del fatto-reato in contestazione, segnatamente
della componente psicologica. In risposta ai rilievi difensivi, la Corte territoriale ha,
infatti, ritenuto che la spiegazione resa dall’odierno ricorrente, in ordine al suo
convincimento dello stato di abbandono in cui versava l’immobile, fossera tutt’altro

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indicate in parte motiva.

che affidabile e plausibile, in considerazione dell’accertata recinzione dell’area su cui
insisteva l’immobile e delle dichiarazioni testimoniali rese, al riguardo, dal teste
Roberto Leonardi.
Il secondo motivo, afferente all’assetto sanzionatorio, si colloca invece in area
d’inammissibilità, attenendo a questione squisitamente di merito, che, siccome
assistita da congrua motivazione, non è suscettibile di sindacato in questa sede di
legittimità. Ed infatti, il giudice di appello ha, adeguatamente, spiegato le ragioni

generiche avuto riguardo alla sua personalità, desunta, in specie, dai numerosi
precedenti penali; ed ha indicato, altresì, le ragioni per le quali il giudizio espresso
in primo grado, in ordine alla congruità della pena irrogata, fosse pienamente
condivisibile.
Privo di fondamento è anche il ricorso in favore di Federico Bertino.
Ed invero, la struttura motivazionale della sentenza impugnata non offre il destro a
censure di sorta, in quanto ha compiutamente indicato le ragioni del ribadito
giudizio di colpevolezza a carico dell’odierna ricorrente, in esito ad esaustiva
rivisitazione dell’intero compendio probatorio. Alla stregua delle emergenze di causa
è stato, in particolare, ritenuto condivisibile il giudizio del primo giudice in ordine
alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod. pen., essendo emerso,
alla stregua dell’acquisite testimonianze, che la porta di ferro era stata scardinata
dagli infissi, e dunque mediante condotta oggettivamente caratterizzata da violenza
sulle cose. Così come rilevato in riferimento ad analoga doglianza proposta in favore
di Orazio Bertino appare, poi, ineccepibile, siccome congruamente motivata, anche
la valutazione di merito in ordine allo stato del manufatto, da cui la porta era stata
asportata, in funzione della reclamata insussistenza dell’elemento psicologico del
fatto-reato posto in essere.

3. Per quanto precede, i ricorsi – ciascuno globalmente considerato – devono
essere rigettati con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 30/10/2013

per le quali l’imputato non era meritevole del richiesto beneficio delle attenuanti

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