Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 643 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 643 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
c/
PETER PAUL POHL nato il 26/05/1956 a LACES
COZZIO MARCO nato il 08/07/1957 a TRENTO
MORERA SRL
POHL HANS MARTIN nato il 27/10/1990 a SILANDRO
ITS S.R.L.
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 06/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha
concluso per il rigetto
udito il difensore avv. ALESSANDRO MELCHIONDA del Foro di Bologna in difesa
di Morera s.r.l. e ITS s.r.I., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
udito il difensore avv. CARLO BERTACCHI, del Foro di Verona, per Peter Paul
Pohl e Marco Cozzio, che si é riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento
udito il difensore avv. MASSIMO LEVA del Foro di Verona, per Terraferma
s.r.I., Hans Martin Pohl e altri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 06/12/2017

1. Con ordinanza del 6-7/7/2017 il Tribunale del Riesame di Verona ha
confermato l’ordinanza del 12/6/2017 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Verona, che, dopo aver convalidato il sequestro preventivo
d’urgenza disposto dal Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro preventivo
delle quote societarie delle società Sistema Vacanze s.r.I., Lungomare s.r.l. e
Terraferma s.r.I., respingendo i ricorsi presentati dagli indagati Marco Cozzio e
Peter Paul Pohl, dalle società ITS s.r.l. e Apollon s.r.I., in persona dei rispettivi
rappresentanti legali Vincenzo Belcastro e Hans Martin Pohl, e dalle società

Colasanti.

2. In data 23/8/2016 la Procura della Repubblica di Verona ha chiesto al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, oltre a misure
cautelari personali nei confronti degli indagati, l’emissione di un provvedimento
di sequestro preventivo su numerosi immobili (e cioè: complesso alberghiero
«Villaggio Torre del Faro» di Scanzano Ionico, complesso alberghiero «Hotel
Porto Greco» di Scanzano Ionico, complesso alberghiero «Hotel Villaggio San
Sicario» di San Sicario Alto di Cesana Torinese, complesso alberghiero «Hotel Rio
Envers» di San Sicario Alto di Cesana Torinese, complesso alberghiero «Hotel
Solaria» di Messana, Marileva 1400, complesso alberghiero «Villaggio Torre
Santa Sabina» di Carovigno, complesso alberghiero «Villaggio Cala dei
Normanni» di Calatabiano).
Con ordinanza del 22/5/2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Verona ha concesso il sequestro, ritenendo che la proprietà effettiva
delle varie strutture alberghiere fosse in capo agli indagati Peter Paul Pohl e
Marco Cozzio e che sussistesse il rischio di aggravamento delle conseguenze del
reato.
Si procedeva nei confronti dei due predetti indagati Peter Paul Pohl e Marco
Cozzio in qualità di

extranei concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta per

distrazione ex art.223 e 216 legge fall. per aver acquisito a prezzo incongruo gli
immobili in questione, facenti parte del patrimonio della società fallita Soglia
Hotel Group s.r.l. (e a sua volta pervenuti alla fallita dalla dismissione degli
assets del Gruppo CIT in amministrazione straordinaria).
In data 5/6/2017 il Pubblico Ministero ha provveduto a nominare ex art.104
disp.att. cod.proc.pen. due amministratori giudiziari degli immobili sequestrati e
in data 6/6/2017 ha disposto il sequestro preventivo urgente
comma 3

ex

art.321,

bis, cod.proc.pen. delle quote societarie (ritenute provento di reato

ed anzi strumento di realizzazione della distrazione) di tre società, ossia la
Sistema Vacanze s.r.l. (proprietà del complesso alberghiero «Hotel Porto Greco»

Terraferma s.r.l. e Porto Greco s.r.I., in persona del legale rappresentante Enrico

di Scanzano Ionico), la Lungomare s.r.l. (proprietaria dei complessi alberghieri
«Villaggio Torre del Faro» di Scanzano Ionico, «Hotel Villaggio San Sicario» di
San Sicario Alto di Cesana Torinese, «Hotel Rio Envers» di San Sicario Alto di
Cesana Torinese, «Hotel Solaria» di Messana, Marileva 1400, « Villaggio Torre
Santa Sabina» di Carovigno, « Villaggio Cala dei Normanni» di Calatabiano) e la
Terraferma s.r.l. (società mandataria della gestione operativa delle strutture
ricettive sopra indicate).
Quali amministratori giudiziari delle quote sequestrate

ex

art.104 bis

amministratori dei complessi immobiliari.
In data 12/6/2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Verona ha convalidato il sequestro adottato in via di urgenza dal Pubblico
Ministero e ha disposto il sequestro preventivo delle sopra citate quote sociali.
A fronte delle richieste di riesame il Tribunale di Verona con ordinanza del
6/7/2017 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari
impugnato, ritenendolo sufficientemente motivato per relationem per effetto del
rinvio, esplicito e totale, al precedente decreto dello stesso ufficio del 22/5/2017.
Il Tribunale ha quindi ritenuto le argomentazioni proposte a giustificazione
del sequestro degli immobili perfettamente sovrapponibili al richiesto sequestro
delle quote sociali, suscettibili anzi di circolare più facilmente; ha qualificato
dette quote come veicoli della distrazione e pertinenti al reato; ha osservato
quanto a Terraferma s.r.l. che l’espletamento dell’attività ricettiva rappresentava
mezzo di protrazione delle conseguenze del reato; ha infine reputato ininfluente
la transazione raggiunta con il Fallimento della Soglia Hotel Group s.r.l.

3. Il provvedimento è stato impugnato:

dall’avv.Carlo Bertacchi, quale difensore di fiducia di Peter Paul Pohl,

dall’avv.Carlo Bertacchi, quale difensore di fiducia di Marco Cozzio,

dal prof.avv.Alessandro Melchionda quale difensore di fiducia di ITS
s.r.I., unica proprietaria delle quote della Lungomareze s.r.I.,

dal prof.avv.Alessandro Melchionda quale difensore di fiducia di
Morera s.r.l. unica proprietaria delle quote della Sistema Vacanze
s.r.I.,

dall’avv. Massimo Leva quale difensore e procuratore speciale di
Hans Martin Pohl, amministratore unico e legale rappresentante di
Apollon s.r.I., Claudia Cozzio, Giacomo Cozzio e Enrico Colasanti,
quale presidente e legale rappresentante della Porto Greco s.r.I.,
soggetti tutti soci di Terraferma s.r.l.

disp.att. cod.proc.pen. sono stati designati gli stessi soggetti già nominati quali

4. L’avv.Carlo Bertacchi, nell’interesse dell’indagato Peter Paul Pohl, ha
svolto quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, proposto

ex art.606, comma 1, lett.

b),

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale
con riferimento al combinato disposto degli artt.324 e 309, comma 9,
cod.proc.pen.
Il ricorrente ricorda che il Tribunale del riesame non è dotato di potere
integrativo della motivazione adottata dal Giudice della cautela, se questa è

mere clausole di stile o affermazioni apodittiche, ma in tal caso è tenuto ad
annullare il provvedimento impositivo, così come deve fare se questo è privo
della autonoma valutazione

ex art.292 cod.proc.pen. delle esigenze cautelari,

degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Inoltre la motivazione

per

relationem è consentita solo allorché il giudice ha preso cognizione del contenuto
sostanziale del provvedimento di riferimento e l’abbia meditato e ritenuto
coerente con la sua decisione.
Nella fattispecie sussisteva patente vizio di motivazione perché il Giudice si
era limitato a richiamare il proprio precedente provvedimento del 22/5/2017
aggiungendo, solo peraltro relativamente alla posizione di Terraferma s.r.I., che
la prosecuzione dell’attività ricettiva era la modalità attraverso la quale venivano
aggravate le conseguenze del reato in contestazione, tramite cessione di quote a
terzi in buona fede.
A fronte della contestazione mossa con la richiesta di riesame in ordine alla
sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo

ex

art.321,

comma 1, cod.proc.pen. con riguardo al diverso oggetto (quote societarie di
società pacificamente non coinvolte nell’operazione distrattiva), alla sussistenza
del nesso pertinenziale e del

periculum, il Tribunale, secondo il ricorrente, ha

indebitamente introdotto la motivazione omessa dal Giudice della cautela e
ritenendo perfettamente sovrapponibili le ragioni ispiratrici del sequestro degli
immobili a quella delle quote sociali, circolanti ancor più facilmente, anziché
annullare il provvedimento insanabilmente carente della prescritta motivazione in
ordine alla pertinenzialità delle quote sociali e del pericolo insito nella loro
detenzione da parte di soggetti diversi dagli indagati.
4.2. Con il secondo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

b)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge
penale con riferimento agli artt.342 e 321, comma 1, cod.proc.pen. in relazione
agli artt.216, commi 1 e 2 legge fall. nonché difetto di pertinenzialità della cosa
oggetto del sequestro preventivo irnpeditivo rispetto al reato contestato e
motivazione apparente sul punto.

4

totalmente mancante, come pure se essa è soltanto apparente, risolvendosi in

Anche solo alla luce dell’esposizione dei fatti contenuta nell’ordinanza del
22/5/2017, doppiamente richiamata per relationem, era evidente l’insussistenza
dell’astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose individuate dal Pubblico
Ministero, in difetto di apprezzabili indizi di commissione del fatto e della
sussistenza delle ragioni che rendevano sostenibile l’impostazione accusatoria.
Lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva infatti assunto che i vari
compendi immobiliari ex CIT, asseritamente distratti, non erano mai entrati a
far parte del patrimonio della fallita Soglia Hotel Group s.r.I., che era solamente

anche solo dei mezzi finanziari necessari, e non il partner finanziario interessato
all’acquisto (investitore istituzionale quale un fondo gestito da SGR).
Non era poi comprensibile come potesse essere ravvisato il nesso di
pertinenzialità rispetto a quote di società neppure sussistenti al momento della
ipotizzata distrazione o addirittura prive di alcun diritto reale sugli immobili, che
invece utilizzavano in forza di rapporto di locazione.
In ogni caso, la pretesa distrazione si riferiva ad una sola complessa
operazione immobiliare, ormai da tempo conclusa e insuscettibile di essere
aggravata, mentre il fallimento aveva definito transattivarnente la controversia
risarcitoria, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere nei confronti degli
indagati per i fatti oggetto di imputazione provvisoria, sicché non era neppure
astrattamente ipotizzabile un aggravamento delle sue conseguenze.
Il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale avevano piegato la
misura a scopi diversi da quelli previsti dalla legge, ossia quello di congelare il
patrimonio delle società proprietarie dei beni asseritamente distratti per
consentirne il recupero al ceto creditizio della fallita, peraltro già integralmente e
transattivamente soddisfatto; ancor più grave il vizio quanto alle quote societarie
della Terraferma s.r.l. che gestiva gli immobili in forza di contratti di locazione,
la cui regolarità non era neppure messa in discussione e non era proprietaria di
alcunché.
4.3. Con il terzo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

b)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza dell’art.321,
comma 1, cod.proc.pen. per la non configurabilità del pericolo dell’aggravamento
delle conseguenze del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione già oggetto
dell’autonomo sequestro impeditivo.
L’ipotesi di cessione delle quote societarie a terzi di buona fede era del tutto
irrealistica alla luce del già disposto sequestro degli immobili alberghieri, peraltro
già gravati da ipoteche ed esecuzioni in corso.
La semplice prosecuzione dell’attività ricettiva nei complessi alberghieri
configurava mera attività di gestione e amministrazione ordinaria, indipendente

5

il partner imprenditoriale interessato alla loro gestione contro corrispettivo, privo

*
,

da diritti dei soci e non aveva alcun riflesso sulla possibile circolazione delle
quote delle società.
4.4. Con il quarto motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

b) ,

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza dell’art.275
cod.proc.pen. e motivazione apparente sul punto, con riferimento ai necessari
requisiti di proporzionalità adeguatezza e gradualità delle misure cautelari.
Il decreto originario di sequestro dei complessi alberghieri era più che
sufficiente a salvaguardare dal pericolo di circolazione del bene, senza che vi

proprietarie degli immobili stessi.

5. Il ricorso proposto dall’avv.Carlo Bertacchi nell’interesse dell’indagato
Marco Cozzio svolge quattro motivi perfettamente sovrapponibili a quelli
presentati nell’interesse del co-indagato Peter Paul Pohl.

6. Il ricorso proposto dal prof.avv.Alessandro Melchionda nell’interesse della
ITS s.r.I., unica proprietaria della quote sequestrate della società Lungomare
s.r.l. articola due motivi.
6.1. Con il primo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

b)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale
per erronea applicazione del combinato disposto degli artt.309, comma 9, 321,
comma 1, e 324 cod.proc.pen. per insussistenza e/o mera apparenza della
motivazione.
In seguito alla notificazione del provvedimento del 12/6/2017, totalmente
incomprensibile in difetto di indicazioni circa i reati e i fatti contestati agli
indagati e soprattutto privo di indicazioni circa i ravvisati presupposti della
necessità e proporzionalità del vincolo cautelare e solo in prossimità dell’udienza
del riesame, la ITS aveva appreso del tenore delle accuse mosse fra gli altri al
Cozzio e al Pohl, così integrando le proprie difese con il rilievo di specifici vizi di
legittimità del provvedimento già impugnato.
Il Giudice per le indagini preliminari di Verona si era limitato a riproporre le
argomentazioni del Pubblico Ministero (pedissequamente riprodotte dal testo
della nota della Guardia di Finanza del 23/6/2016, nel provvedimento del Giudice
per le indagini preliminari del 22/5/2017 e del provvedimento del P.M. del
6/6/2017 di sequestro preventivo) e ad affermare la «riconducibilità» delle quote
di ITS s.r.l. ad altre società, alcune di tipo fiduciario, dietro le quali si
celerebbero gli indagati Cozzio e Pohl.

fosse alcuna necessità a tal fine di spossessare delle quote di controllo le società

Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Verona, era mancata
qualsiasi valutazione critica autonoma del materiale probatorio proposto dalla
Polizia Giudiziaria con conseguente omessa motivazione e violazione di legge.
Inoltre la tesi della motivazione per relationem ravvisata dal Tribunale non
era accettabile perché la ITS versava nella più completa assenza di informazioni
sulla base dell’unico provvedimento che le era stato notificato, tanto più che il
provvedimento del 22/5/2017 era stato richiamato dal Giudice per le indagini
preliminari solo a fini rinvio storico fattuale e non già a fini motivazionali.

consentita integrazione motivazionale ma – in difetto di potere a fronte del vuoto
motivazionale del provvedimento cautelare- aveva autonomamente e
soggettivamente introdotto un rinvio per relationem che il Giudice per le indagini
preliminari non aveva esplicitato e valorizzato.
6.2. Con il secondo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

b)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge
penale per erronea applicazione del combinato disposto degli artt.309, comma 9,
321, comma 1, e 324 cod.proc.pen. in relazione alle esigenze cautelari del
sequestro.
In tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a terzi estranei il
giudice è gravato dallo specifico dovere motivazionale sul requisito del periculum
in mora

sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento dei beni

con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi indicativi
dell’effettiva disponibilità dei beni per quest’ultimo per effetto del carattere
fittizio dell’intestazione o di particolari rapporti fra terzo e indagato.
Al proposito il provvedimento cautelare non conteneva alcuna autonoma
valutazione di tale profilo; il rischio di trasferimento delle quote societarie era
stato rappresentato apoditticamente dal Pubblico Ministero senza alcuna
indicazione delle ragioni di urgenza, in via di mera supposizione priva di supporti
argomentativi e il Giudice per le indagini preliminari nulla aveva detto sul punto.
Ciò era tanto più necessario tenuto conto del disposto dell’art.104, lett.

b),

disp.att. cod.proc.pen. che in via generale prevede come rimedio tipizzato la
trascrizione del provvedimento di sequestro di immobili presso i competenti
uffici.
Il Tribunale aveva fatto leva sul rinvio per relationem al provvedimento del
22/5/2017, peraltro meramente storico-fattuale, operato dal provvedimento del
12/6/2017 che era privo di qualsiasi apprezzamento indipendente del
presupposto del

periculum in mora, carenza così indebitamente sanata dal

Tribunale del riesame.

Di conseguenza il Tribunale del riesame non aveva proceduto a una

7. Il ricorso proposto dal prof.avv.Alessandro Melchionda nell’interesse della
Morera s.r.I., unica proprietaria della quote sequestrate della società Sistema
Vacanze s.r.l. svolge due motivi perfettamente sovrapponibili,
mutandis,

mutatis

a quelli presentati nell’interesse di ITS s.r.I., a cui si fa pertanto

richiamo.

8. Il ricorso proposto dall’avv. Massimo Leva, nell’interesse di Apollon s.r.I.,
in persona del rappresentante legale Hans Martin Pohl, Claudia Cozzio, Giacomo
e Porto Greco s.r.I., in persona del legale rappresentante Enrico

Colasanti, rispettivamente proprietari delle quote del 30%,15%,15%, 40%, della
società Terraferma s.r.l. svolge due articolati motivi.
8.1. Con il primo motivo, proposto
cod.proc.pen.

ex art.606, comma 1, lett.

b),

il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge

penale con riferimento al combinato disposto degli artt. 324 e 309, comma 9,
cod.proc.pen., per difetto di potere di emenda in capo al Tribunale del Riesame
nell’identificare un nuovo presupposto cautelare della misura.
Come già osservato in sede di riesame, le ragioni che erano state poste a
sostegno del decreto di sequestro dei beni immobili del 22/5/2017 e in quello
del 12/6/2017 ma non erano in alcun modo trasponibili al sequestro delle quote
della società di gestione degli immobili, mentre la cripto-motivazione addotta dal
decreto 12/6/2017 si risolveva in una formula del tutto vuota, almeno in quanto
esulante dalla situazione delle società proprietarie.
In ogni caso il provvedimento del 22/5/2017 non conteneva alcuna
motivazione relativa alla possibile circolazione delle quote societarie ma solo alla
possibile cessione dei compendi immobiliari da parte degli indagati ritenuti reali
proprietari delle strutture. Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto
nell’ordinanza impugnata, le argomentazioni del provvedimento 22/5/2017 non
erano affatto perfettamente sovrapponibili all’ipotesi di sequestro delle quote
societarie.
Pertanto il Tribunale aveva abusato dei suoi poteri, in violazione dell’art.309,
comma 9, poiché la motivazione della misura cautelare era totalmente mancante
e quindi era insuscettibile di integrazione.
Inoltre tale potere di integrazione non sussisteva con riferimento alla
mancanza del requisito di nuovo conio dell’autonoma valutazione delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi difensivi, applicabile anche alle misure
cautelari reali.
Infine la motivazione

per relationem è consentita solo se la motivazione

trasposta è congrua rispetto all’esigenza motivazionale propria del
provvedimento di destinazione, mentre evidentemente il pericolo di dispersione

Cozzio,

del compendio immobiliare era del tutto eccentrica rispetto all’esigenza di
giustificazione del provvedimento di destinazione, poiché l’eventuale cessione a
terzi delle quote delle società di gestione non generava nemmeno in tesi alcuna
modifica degli assetti proprietari.
8.2. Con il secondo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

b)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge
penale con riferimento al combinato disposto degli artt. 324 e 309, comma 9,
cod.proc.pen., per assenza di motivazione o di autonoma valutazione

del sequestro delle quote di Terraferma s.r.l.
In primo luogo, mancava la deduzione di qualsiasi elemento a sostegno
della catena inferenziale proposta dal Tribunale, in ordine alla riferibilità della
società terraferma s.r.l. alle persone degli indagati per interposta persona; non
sussisteva alcuna strumentalità o pertinenzialità fra le quote detenute all’interno
di Terraferma e la sua costituzione, avvenuta nel 2012 e la prospettata
bancarotta per distrazione realizzata in tesi nel 2008; nessun dato attestava il
carattere fittizio dell’intestazione delle quote sociali a persone appartenenti ai
nuclei familiari dei due indagati.
La ragione di cautela era stata ravvisata (nel provvedimento di sequestro
urgente) attraverso la riconduzione della gestione alberghiera al profilo del
profitto ulteriormente scaturente dal fatto distrattivo originario, così sembrando
configurare una ipotesi di sequestro ablativo

ex

art.321, comma 2,

cod.proc.pen., mentre il provvedimento del G.i.p. confermato dal Tribunale si era
attestato sul versante del sequestro impeditivo di cui all’art.321, comma 1,
cod.proc.pen.
In terzo luogo, anche sotto il profilo del sequestro impeditivo, era mancata
da parte del Tribunale l’indicazione dei modi in cui l’attività di gestione possa
protrarre le conseguenze del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione,
poiché il pericolo per le ragioni del ceto creditorio non si realizzava nella mera
gestione dei compendi, che anzi ne preservava l’avviamento e nemmeno nella
percezione di un utile pacificamente lecito.
Infine il Tribunale aveva ipotizzato un permanente collegamento fra le
persone dei co-indagati e i beni senza verificarne la pertinenzialità rispetto al
reato.
Oggetto del sequestro preventivo avrebbero semmai potuto essere i singoli
beni strumentali della società qualora si paventi la loro provenienza , attraverso
un fatto distrattivo, dal patrimonio del fallito..
Tutto ciò s’intende purché siano fatte salve le ragioni dei creditori
concursuali, che a quanto risultava dall’istanza di riesame proveniente dalla

nell’identificazione del nuovo presupposto cautelare della misura a giustificazione

difesa degli indagati erano state integralmente soddisfatte con la stipulazione di
un accordo transattivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo dei ricorsi promossi negli interesse dei co-indagati Peter
Paul Pohl e Marco Cozzio denuncia violazione o inosservanza della legge penale
con riferimento al combinato disposto degli artt.324 e 309, comma 9,

dal secondo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse di ITS s.r.l. e di Morera s.r.l.
e dal primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Terraferma s.r.l. e dei
suoi soci.
Le doglianze, riconducibili ad un unico ceppo comune, possono essere
esaminate congiuntamente.
1.1. I ricorrenti partono dall’assunto che in caso di motivazione adottata dal
Giudice della cautela, totalmente mancante, o soltanto apparente, per il ricorso a
mere clausole di stile o affermazioni apodittiche, il Tribunale del riesame non è
dotato di potere integrativo della motivazione ed è tenuto ad annullare il
provvedimento impositivo; altrettanto deve fare se il provvedimento è privo della
autonoma valutazione ex art.292 cod.proc.pen. delle esigenze cautelari, degli
indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
Tale considerazione di premessa è del tutto condivisibile.
L’art.324, comma 7, cod.proc.pen., come modificato dall’art.11 della legge
16/4/2015 n.47, estende al riesame delle misure cautelari reali l’operatività del
disposto del comma 9 dell’art.309.
L’art.309, comma 9, cod.proc.pen., ultimo periodo (inserito dall’art.11 della
legge 16/4/2015 n.47), dopo la previsione in capo al Tribunale del potere di
annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole
all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero di confermarlo
per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso
ha stabilito che «il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la
motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo
292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le
disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla
legge 8/4/2015, n. 47 al comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma 7 dello stesso codice – in quanto
compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della
misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del

cod.proc.pen.; il tema è affrontato, con accenti solo lievemente differenti, anche

riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non
contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il
necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. (Sez. U, n.
18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789).
Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47
all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame
di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non
opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il
primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico
dell’indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione
degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, P.M.
in proc. Campanella, Rv. 265212); si è precisato, tuttavia, che le modifiche
introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile
2015, n. 47 hanno solo esplicitato la necessità che dall’ordinanza emerga
l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che,
anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del
tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del
provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante
sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa (Sez. 5, n.
3581 del 15/10/2015 – dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050); viceversa in tema
di appello cautelare, il giudice può integrare il provvedimento impugnato,
rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione
degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, proprio
perché l’art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non
richiama l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., norma di carattere eccezionale e
insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio
generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di
regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice
dell’impugnazione (Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015 – dep. 2016, De Gol, Rv.
265646).
1.2. Inoltre i ricorrenti ricordano che il ricorso alla tecnica di motivazione
per relationem è consentito solo allorché il giudice ha preso cognizione del

contenuto sostanziale del provvedimento di riferimento e lo abbia meditato e
ritenuto coerente con la sua decisione.
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione
della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi
di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come
modificato dalla legge n. 47 del 16/4/2015, è osservata anche quando
l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del

I

t
procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e
posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza
il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione
dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive
di fatti commessi con modalità «seriali», non è necessario che il giudice ribadisca
ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una
valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente

di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del
11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350); in tema di motivazione dei
provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma
valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta
nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge
16/4/2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando per
relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla
richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei
predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare
l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016 – dep. 23/08/2016,
P.M. in proc. Elezi, Rv. 26811301).
Più in generale la giurisprudenza di questa Corte, nella sua massima
espressione nomofilattica ritiene che la motivazione

per relationem di un

provvedimento giudiziale sia legittima quando:
1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del
procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)-

fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del

contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia
meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)-

l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel

provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile,
quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di
valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di
controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione. (Sez. U, n. 17 del
21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220095).
1.3. Nella fattispecie il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Verona,
dopo aver preso atto della richiesta di convalida di sequestro preventivo e di
emissione di sequestro preventivo delle quote societarie delle s.r.l. Sistema

la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti,

I
Vacanze, Lungomare e Terraferma, ha premesso che nei confronti degli indagati
era stata emessa ordinanza di applicazione di misure personali coercitive e
interdittive e contestuale sequestro di svariati complessi immobiliari in data
22/5/2017 e ha quindi rilevato che la proprietà delle tre società faceva capo agli
indagati Peter Paul Pohl e Marco Cozzo tramite altri soggetti giuridici o ai loro
gruppi familiari, per concludere con l’asserzione che «la prosecuzione dell’attività
ricettiva è la modalità tramite la quale vengono aggravate le conseguenze del
reato in contestazione, tramite cessioni di quote a terzi in buona fede», salvo

avvalsi nel corso dell’interrogatorio della facoltà di non rispondere.
1.4. Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Verona ha affermato
che nel provvedimento del G.i.p. del 12/6/2017 era contenuto un «rinvio
esplicito e totale al decreto emesso dallo stesso ufficio….. in data 22.5.17», che,
alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla
sentenza «Primavera» del 2000) costituiva un legittima tecnica di motivazione
dei provvedimenti giudiziari.
Il secondo decreto, secondo il Tribunale, costituiva «l’effettiva prosecuzione
del percorso fattuale e argomentativo» del primo provvedimento, che aveva
adeguatamente valutato i presupposti del

fumus

e del periculum.

Infine le argomentazioni del provvedimento del 22/5/2017 che aveva inciso
solo sulla circolazione dei beni immobili erano «perfettamente sovrapponibili»
all’ipotesi di sequestro delle quote sociali.
1.4. Secondo il Collegio, giustamente i ricorrenti lamentano che il
provvedimento del 12/6/2017 era privo di motivazione su aspetti fondamentali
inerenti la misura cautelare reale applicata o tuttalpiù corredato da motivazione
meramente apparente, in tutto e per tutto equiparabile alla motivazione omessa.
1.5. In primo luogo non è affatto vero che l’ordinanza del G.i.p. del
12/6/2017 abbia operato un «rinvio esplicito e totale al decreto emesso dallo
stesso ufficio….. in data 22.5.17».
Se pur ammissibile, la tecnica di motivazione per relationem

che, a certe

condizioni, può soddisfare l’adempimento del dovere motivazionale con il rinvio
ad altra fonte, nota o conoscibile, che contenga le ragioni giustificative del
provvedimento, richiede pur sempre che il Giudice affermi – in modo chiaro ed
non equivoco – che le ragioni di quanto va disponendo possono essere trovate in
altro atto di cui indichi gli estremi.
Il che non è affatto avvenuto nella fattispecie, perché il Giudice per le
indagini preliminari veronese si è astenuto finanche dal declinare la funzionalità
del richiamo, citando il precedente provvedimento semplicemente come una
delle premesse «storico-fattuali», come osserva la difesa della Terraferma s.r.l. e

aggiungere che non erano emersi elementi nuovi poiché gli indagati si erano

dei suoi soci, senza neppur spingersi a giustificare il sequestro concesso per le
ragioni ivi indicate.
1.6. In secondo luogo, la giurisprudenza in materia di motivazione

per

relationem, a cui il Tribunale del riesame veronese proclama di attenersi, esige,
innanzitutto, che il provvedimento giudiziale si riferisca ad un altro legittimo
atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione; il che, pacificamente
non poteva essere, visto che si trattava di giustificare il sequestro delle quote

precedenza, sicché era necessario, per forza di cose, un

quid pluris

di

motivazione.
Il giudice che motivi per relationem deve poi dimostrare di aver presente il
contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle
meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; il che non poteva valere, se
non del tutto marginalmente, nel caso in esame.
Infine l’atto di riferimento, non allegato o trascritto nel provvedimento in
motivazione, deve essere conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile,
quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di
valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di
controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione.
1.5. A tal proposito, è ineccepibile il rilievo sviluppato con il primo motivo
dei ricorsi ITS e Morera, e valido solo per le posizioni dei terzi interessati,
secondo i quali il provvedimento del 12/6/2017, loro notificato, era totalmente
incomprensibile in difetto di indicazioni circa i reati e i fatti contestati agli
indagati e soprattutto era privo di indicazioni circa i ravvisati presupposti della
necessità e proporzionalità del vincolo cautelare.
Al riguardo il Tribunale veronese (pag.2, ultimo capoverso) mostra di
ritenere superabile tale obiezione mossa dai soggetti estranei all’atto di
riferimento, assumendo che per essi il provvedimento richiamato era ostensibile
nel momento in cui si attualizzava l’esercizio della capacità di valutazione, di
critica ed eventualmente di gravame, così equivocando sul reale significato della
giurisprudenza richiamata e trascurando il fatto, fondamentale, che la
conoscibilità/ostensibilità deve precedere, e non seguire, l’esercizio del diritto di
impugnazione, che non si può pretendere che gli interessati attivino «alla cieca»,
solo per conoscere le carte.
Il Tribunale incorre in evidente errore nell’applicazione della legge (e della
giurisprudenza che la interpreta) soprattutto nell’individuazione del momento di
riferimento dell’ostensibilità (ossia: possibilità di mostrare) della fonte
richiamata, che deve precedere il momento dell’impugnazione e riguardare il

14

delle società di capitali proprietarie dei complessi immobiliari sequestrati in

momento in cui il soggetto interessato valuta criticamente il contenuto della
motivazione.
1.7. In ogni caso, come sottolineato dai vari ricorrenti e con più insistenza
dai terzi interessati, nella struttura del provvedimento del G.i.p. del 12/6/2017 il
richiamo del precedente provvedimento del 22/5/2017 svolgeva una funzione
meramente storico fattuale, costituendo una sorta di premessa introduttiva
(«rilevato che nei confronti degli indagati è stata emessa ordinanza di
applicazione di misure personali coercitive e interdittive in data 22 maggio 2017

di qualsiasi formulazione linguistica volta ad esprimere l’opinione del Giudice di
ritenere valide le ragioni esposte nel provvedimento del 22/5/2017 per
giustificare la decisione assunta il 12/6/2017.
1.8. E’ pur vero che il provvedimento del G.i.p. del 12/6/2017 conteneva
anche un apporto ulteriore, effettivamente riferibile alla problematica cautelare
ulteriormente sottopostagli, nella parte in cui, recependo le allegazioni del
Pubblico Ministero, assumeva che le tre società interessate destinatarie della
misura, le prime due, Sistema Vacanze e Lungomare, proprietarie dei complessi
turistico-ricettivi, e la terza, Terraferma, incaricata della loro gestione operativa,
fossero in qualche modo riconducibili ai due indagati attraverso schermi,
intestazioni fiduciarie, relazioni parentali.
E tuttavia era totalmente carente la motivazione in ordine alla pertinenzialità
dei beni sequestrati al reato e al requisito del

periculum in mora che l’adozione

della misura intendeva cautelare, a parte l’ultima affermazione, del tutto
apodittica e pressoché incomprensibile, relativa all’aggravamento del reato
attraverso la prosecuzione dell’attività ricettiva, tramite cessione di quote a terzi
in buona fede.
1.9. In realtà il G.i.p. sembra considerare, riunendoli senza un nesso nella
stessa frase, due elementi del tutto eterogenei.
Il primo elemento, tuttalpiù riferibile alle società proprietarie, concerneva
la cessione delle quote societarie a terzi, senza porsi il problema fondamentale
che il terzo acquirente di buona fede delle quote sarebbe pur sempre divenuto,
tramite la società, proprietario di un bene immobile sequestrato in forza di
provvedimento validamente opponibile.
Il secondo elemento era la prosecuzione dell’attività ricettiva, riferibile
tuttalpiù alla società incaricata della gestione, per il quale il riferimento alla
cessione a terzi in buona fede risultava totalmente criptico.
Non veniva in alcun modo spiegato, con conseguente totale assenza di
motivazione sul punto, in qual modo il reato contestato di concorso in
bancarotta fraudolenta distrattiva potesse essere portato a ulteriori

15

e contestuale sequestro dei seguenti compendi immobiliari….», in totale assenza

r

l
I

conseguenze, visto che la gestione di beni commerciali produttivi salvaguardava
semmai l’avviamento nell’interesse anche dell’eventuale avente diritto, a tacer
del fatto che, a rigore, il provento del reato fallimentare era semmai l’ingente
quota di prezzo risparmiata e non già il bene immobile di per sé.
1.10. Il provvedimento del 12/6/2017 era quindi privo di motivazione o
tuttalpiù corredato di una motivazione meramente apparente, non comprensibile
e priva di collegamento apprezzabile con il contenuto della decisione a cui si
doveva correlare.

assumendo, da un lato, che le argomentazioni del provvedimento del 22/5/2017,
comunque menzionato ma non richiamato

per relationem dal G.i.p., che aveva

inciso solo sulla circolazione dei beni immobili,

fossero «perfettamente

sovrapponibili» all’ipotesi di sequestro delle quote sociali

di controllo delle

società proprietarie.
Ciò, per definizione, non poteva esser vero, sia ai fini della pertinenzialità,
trattandosi di beni diversi, sia soprattutto del pericolo nel ritardo, che
ovviamente doveva essere valutato con riferimento alle conseguenze di un
trasferimento delle quote di controllo dei soggetti giuridici proprietari dei beni
comunque sequestrati.
D’altro canto, il Tribunale ha aggiunto due ulteriori motivazioni, precisando,
dapprima, che le quote societarie erano suscettibili di circolare più velocemente e
liberamente degli immobili, il che

a fortiori

rendeva vieppiù adeguata e

proporzionata la misura, così prestando una sua ulteriore argomentazione a
colmare la lacuna del provvedimento impugnato; poi, sempre additivamente,
ipotizzando che proprio la circolazione delle quote societarie potesse
rappresentare l’obiettivo ultimo per portare a compimento il disegno criminoso
perseguito dagli indagati, senza considerare comunque in alcun modo la tipicità
del

periculum

a cui si intendeva sovvenire e cioè dimenticando un punto

assolutamente fondamentale: e cioè che se il proprietario di un bene immobile
sequestrato non può alienare a terzi il bene senza il vincolo reale che lo ha
attinto, debitamente trascritto, il titolare di una quota di controllo ei una società
di capitali, proprietaria di un bene immobile sequestrato, può alienare a terzi la
propria quota ma l’acquirente resta proprietario pro quota, attraverso la società,
del bene immobile sequestrato sottoposto al vincolo reale.
1.12. Di conseguenza il Tribunale del riesame non ha proceduto a una
consentita integrazione motivazionale ma, in difetto di potere, ha
autonomamente e soggettivamente introdotto dapprima un inesistente rinvio
per relationem, non esplicitato e valorizzato, e comunque non tempestivamente

ostensibile ai terzi nella fonte richiamata, e poi ha integrato la motivazione

1.11. Il Tribunale ha ritenuto di poter integrare la motivazione mancante,


meramente apparente in punto pertinenzialità e pericolo con argomentazioni
aggiuntive, oltretutto fallaci.

2. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.

3.

Per tutte queste ragioni il provvedimento impugnato deve essere

annullato.
L’annullamento deve essere disposto senza rinvio; non avrebbe senso la
per una decisione, del tutto vincolata,

ossia il doveroso annullamento del decreto di sequestro preventivo del
12/06/2017, cui provvede la Corte ai sensi dell’art.620, letti) e 621
cod.proc.pen.
I beni sequestrati (quote societarie) debbono essere restituiti agli aventi
diritto.
La Cancelleria provvederà immediatamente agli adempimenti di rito e alla
comunicazione del dispositivo al Procuratore generale per l’adozione dei
provvedimenti occorrenti ex art.626 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro
preventivo del 12/06/2017.
Ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso il 6/12/2017

Il Presidente

Il Co sigliere estfnsor
U berto Luigi cott
.

,
ec)

Paolo Antonio Bruno
(-4-

Depositato in Cancelleri
Roma, lì

a quo

rimessione degli atti al Giudice

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