Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6429 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6429 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZECCA MARIO N. IL 18/12/1964
avverso la sentenza n. 551/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/11/2012
Zecca Mario ricorre avverso la sentenza 25.10.11 della Corte di appello di Lecce-sezione distaccata
di Taranto che ha confermato quella, in data 7.10.09, del Tribunale di Taranto con la quale è stato
condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena — condizionalmente sospesa – di mesi
quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per i reati
di violazione di domicilio e lesioni personali, unificati ex art.81 cpv. c.p.
violazione dell ‘art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., con riferimento al disposto di cui agli artt.521-522
c.p.p., dal momento che la Corte di appello, pur avendo rilevato il contrasto tra imputazione e
sentenza — con riferimento al reato di violazione di domicilio – , aveva confermato la sentenza di
primo grado, in luogo di dichiararne la nullità e trasmettere gli atti al p.m.
Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione per non avere i giudici esplicitato
compiutamente i criteri di valutazione adottati, limitandosi ad un esame sommario degli elementi
probatori senza ricostruire adeguatamente i passaggi salienti.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, con riferimento al
secondo motivo, del tutto generico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza
alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono
nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.
Manifestamente infondato è il primo motivo di gravame, in quanto la Corte di appello, lungi
dall’evidenziare una diversità tra quanto indicato nel capo d’imputazione e quanto ritenuto in
sentenza dal giudice di primo grado, si è limitata a circoscrivere la contestazione di violazione di
domicilio a carico dello Zecca, < al momento in cui Zecca ha fatto ingresso nella proprietà di Cosi
Giuseppe per aggredire Cosi Vincenzo e non ad un momento precedente collegato all'operato degli idraulici che erano entrati nell'altrui proprietà>.
Non vi è stata pertanto — né la Corte territoriale lo ha neppure adombrato — alcuna violazione del
principio di correlazione, né, in ogni caso, il ricorrente ha prospettato specifiche doglianze relative
alla violazione del diritto di difesa, dal momento che l’imputato è stato sempre in grado di
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
difendersi compiutamente in relazione a tutta la vicenda compendiata nel capo d’imputazione sub
A, riguardante il reato di cui all’art.614 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012
P.Q.M.