Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6429 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6429 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
GIARDINIERI GRAZIANO N. IL 14/02/1962
avverso la sentenza n. 40137/2013 TRIB.SEZ.DIST. di JESI, del
08/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere ott. EIISABETTA ROS
lette/setitite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 11/11/2015

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Ritenuto che il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con sentenza del
13 aprile 2011, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., la pena di mesi
quattro e giorni dieci di reclusione, pena sospesa, a Giardinieri Graziano,
imputato del delitto di cui all’art. 10 bis D.Igs. n. 74 del 2000, perche in qualità
di datore di lavoro, socio amministratore della Cos.Mos snc costruzioni, con sede
legale a Jesi, ometteva di versare ritenute alla fonte relative ad emolumenti
erogati nell’anno di imposta 2007, per l’ammontare complessivo di euro
217.372,00, fatto commesso in Monte Roberto il 30 settembre 2008;

Corte di appello di Ancona, lamentando errata applicazione della legge penale e
di altre norme ex art. 606, lett. b) c.p.p., atteso che a norma dell’art. 1 c. 143
legge n. 244 del 2007, si osserva per la fattispecie di reato ascritta all’imputato
la disposizione di cui all’art. 322 ter c.p. che prevede la confisca obbligatoria dei
beni costituenti il profitto del reato, e ove non possibile la confisca dei beni di cui
il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto;

Considerato che è principio consolidato che la confisca per equivalente del
profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di
applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., anche se la stessa non abbia formato
oggetto dell’accordo tra le parti (cfr. sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, P.G. in
proc. Cruciani, Rv. 257616; Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014, P.G. in proc.
Stefanelli, Rv. 260599, che ammette la possibilità che la determinazione degli
importi evasi sia determinata anche dal giudice dell’esecuzione se dal capo di
imputazione o dagli atti processuali non sia possibile determinare l’ammontare
del profitto conseguito dall’imputato);
che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel disporre la confisca
per equivalente, non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre
alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che
costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente,
secondo il disposto dell’art. 322 ter, c. 3 c.p. (così Sez.3, n. 18309 del 6/3/2014,
Bonpadre, Rv. 259660, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la
statuizione impositiva della confisca dei beni nella disponibilità dell’imputato sino
alla concorrenza dell’ammontare corrispondente all’imposta che si era accertato
essere stata evasa);
che, in conseguenza dei menzionati principi ed in accoglimento del ricorso del
Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. I), limitatamente all’omessa statuizione relativa
alla confisca per equivalente dei beni di cui il Giardinieri ha la disponibilità fino
all’ammontare della somma di euro 217.372,00, indicata nel capo di imputazione
quale ammontare delle ritenute operate evase, e che questa Corte può riparare

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che avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la

all’omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto,
obbligatorio ex lege e soprattutto estraneo alla sfera di discrezionalità del giudice
di merito (vedi, ex multiis, Sez. 3, n. 3467 del 3/12/1999, PG in proc. Santori,
Rv. 216378),

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata

disponibilità, fino all’ammontare della somma di euro 217.372,00, confisca che
dispone.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

disposta la confisca per equivalente dei beni di cui il Giardinieri ha la

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