Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6429 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6429 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARAPI HERKENC N. IL 01/06/1978
avverso la sentenza n. 705/2010 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva

Propone impugnazione (originariamente denominata appello e indirizzata alla Corte di
Appello di Ancona, ma poi correttamente qui trasmessa, trattandosi sentenza
inappellabile ex art. 593 comma 3 0 c.p.p.) il difensore di fiducia di Arapi Herkene
avverso la sentenza in data 29.9.2011 del Giudice monocratico del Tribunale di Ascoli
Piceno con la quale il predetto è stato condannato, con attenuanti generiche, alla
pena di C 3.000,00 di ammenda per il reato di guida di un autoveicolo senza patente
perché mai conseguita.

la

la mancanza di prove circa il possesso di altra patente diversa da quella

italiana e l’eccessività della pena inflitta.
L’impugnazione è inammissibile oltre che per la manifesta infondatezza delle censure
e la natura di argomentazioni in fatto delle stesse estranee al processo, anche perché
proposta in violazione dell’art. 613, 1° comma c.p.p..
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame è stato proposto esclusivamente a firma
dell’avv. Walter Ventura di Ascoli Piceno, difensore di fiducia dell’interessato Arapi
Herkene, che non risulta iscritto allo speciale albo degli avvocati cassazionisti previsto
dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende persino agli eventuali
motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per
impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 6.11.2013

Deduce

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