Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6428 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6428 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUALZETTI ROBERTO N. IL 02/12/1970
avverso l’ordinanza n. 556/2014 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
13/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 11/11/2015

Ritenuto che Gualzetti Roberto, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione ex art. 6, quarto comma, L. 13 dicembre 1989, n. 401, avverso
l’ordinanza del 13 giugno 2014 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di La Spezia ha convalidato il provvedimento del Questore di
La Spezia, che gli ha imposto l’obbligo di presentazione presso gli uffici della
Questura di La Spezia, in occasione degli incontri calcistici della squadra La
Spezia Calcio, connesso al divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi, disposto
per la durata di un anno, lamentando la nullità del provvedimento per violazione

delle quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore, con
compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi, in violazione
dell’art. 6 comma 3 della legge n. 401/89;
Considerato che il motivo di ricorso risulta fondato, in quanto il provvedimento
del Questore di La Spezia, datato 28 maggio 2014, risulta notificato in data 13
giugno 2014 alle ore 12,30, mentre la convalida da parte del G.I.P. è intervenuta
il 13 giugno senza che il provvedimento rechi alcuna indicazione di orario, per cui
non sussistono elementi documentali idonei a confermare il rispetto delle
garanzie minime per l’esercizio del diritto di difesa, la cui effettività presuppone il
rispetto dei termini minimi di quarantotto ore, necessari all’esame da parte
dell’interessato e/o del suo difensore della documentazione trasmessa al giudice
al fine di presentare allo stesso memorie (in tal senso anche i contenuti della
pronuncia S.U. n.44273 del 27/10/2004, Labbia);
che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito
che nel controllare la congruità del termine, il computo delle 48 ore va effettuato
dalla notifica del provvedimento all’interessato (cfr. Sez. 3, n. 21788 del
16/2/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 377 del 16/12/2008, D’Onorio e
altri, Rv. 242166; ed anche Sez. F, n. 41668 del 27/8/2013 Di Giuseppe, Rv.
257350);
che pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e l’efficacia del
provvedimento, limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorità di PS va
dichiarata cessata
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
decreto del Questore di La Spezia in data 28 maggio 2014 limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del
presente dispositivo al Questore di La Spezia.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

del diritto di difesa in quanto la convalida del provvedimento è intervenuta prima

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