Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6428 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6428 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPARELLO CARMELO N. IL 01/04/1978
avverso la sentenza n. 1952/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Luparello Carmelo avverso la sentenza
emessa in data 25.5.2012 dalla Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma di
quella in data 6.10.2010 del Tribunale di Agrigento, con la quale il predetto, assieme
ad altri, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa
per il reato di furto aggravato, riconosceva anche l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
c.p. ritenuteL prevalentt assieme alle già concesse attenuanti generiche
sull’aggravante e riduceva la pena inflitta a mesi tre di reclusione ed C 150,00 di

Deduce il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta penale responsabilità
dell’imputato e alla valutazione del materiale probatorio acquisito.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
Nel caso di specie, del resto, il ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della
prova e si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver
seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della
impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza
e di razionalità dei suoi contenuti.
Invero, si rammenta che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come
modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la
Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del
processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio
di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa
prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una
rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità
di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della prova”, finora
ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale
la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del
contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti
onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti,
all’interno della decisione (Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424). Ciò peraltro vale
nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto
nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del
devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva

l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei
motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo
giudice (Cass. pen., sez. II, 15.1.2008, n. 5994; Sez. I, 15.6.2007, n. 24667, Rv.
237207; Sez. IV, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636).
2

multa.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

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