Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6427 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6427 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NAME; BARAKAS N. IL 01/01/1986
avverso la sentenza n. 1200/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, premesso che non risulta contestata la ricostruzione
in fatto operata dai giudici di merito (e sulla base della quale è stata esclusa la
configurabilità della legittima difesa), secondo cui era stato l’attuale ricorrente ad
aggredire per primo lo Nbito provocandogli le lesioni di cui all’imputazione, per poi
vedersi a sua volta aggredito dallo Nbito, dopo che questi si era allontanato dal
pronto soccorso presso il quale era stato ricoverato, non si vede come, sulla sola base
del richiamo a quella che sarebbe stata la “personalità” dello Nbito, quale manifestasi
con la seconda aggressione, sarebbe stato possibile ritenere sussistente (come invece
si pretende da parte della difesa), la legittima difesa in favore del primo aggressore;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso, fondandosi essenzialmente
sull’asserita ingiustiflcatezza della disparità di trattamento rispetto alla posizione di
Nbito, cui le attenuanti generiche erano state concesse, dimentica che, in primo
luogo, secondo il noto e costante orientamento di questa Corte, la disparità di
trattamento in situazioni che siano o si suppongano identiche non può, di per sé,
costituire motivo di doglianza in sede di legittimità; in secondo luogo che, comunque,
l’attuale ricorrente, a differenza dell’altro imputato, risultava gravato dalla contestata
recidiva reiterata, specifica infraquinquennale; il che bastava (in assenza di altri e
diversi elementi di segno contrario, di cui, nel ricorso, non si fa cenno alcuno) a
giustificare il diniego della attenuanti in discorso;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
DEPOSITATA
Così deci
‘ I M il 22 novembre 2012.

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza, per quanto qui d’interesse, la corte d’appello di
Genova, nel confermare il giudizio di penale responsabilità di tale NAJIB
BARAKAS in ordine al reato di lesioni personali gravissime in danno di tale Nbito
Nabil, ridusse tuttavia la pena inflitta all’imputato da anni sei ad anni cinque di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando:
1) erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della
legittima difesa, reale o quanto meno putativa;
2) inosservanza di legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche;

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