Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6427 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 6427 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL CORSO LARISOL N. IL 28/06/1995
avverso l’ordinanza n. 534/2014 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
06/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere DO. ELISABETTA ROSI;
lette/sentire le conclusioni del PG Dott. \/\ 54,0 ‘CI 1,(\tut h
kLOL’CA,A e,) ,()
/ 0._ # a
J.
cO•

-y‘` e3D-Ar,-3

f

dit i difensor Avv.;

Data Udienza: 11/11/2015

g

Ritenuto che Del Corso Larisol, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione ex art. 6, quarto comma, L. 13 dicembre 1989, n. 401, avverso
l’ordinanza del 6 giugno 2014 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di La Spezia ha convalidato il provvedimento del Questore di
La Spezia, che le ha imposto l’obbligo di presentazione presso gli uffici della
Stazione Carabinieri di Arcola, od altro ufficio vicino in caso di chiusura, in
occasione degli incontri calcistici della squadra La Spezia, connesso al divieto di
accesso a tutti gli impianti sportivi, disposto per la durata di un anno,

quanto la convalida del provvedimento è intervenuta prima delle quarantotto ore
dalla notifica del provvedimento del questore, con compressione del tempo
concesso all’interessata per difendersi, in violazione dell’art. 6 comma 3 della
legge n. 401/89;
Considerato che il motivo di ricorso risulta fondato, in quanto il provvedimento
del Questore di La Spezia, datato 29 maggio 2014, risulta notificato in data 4
giugno 2014 alle ore 14,15, mentre la convalida da parte del G.I.P. è intervenuta
il 6 giugno alle ore 9,20, per cui non sono state rispettate le garanzie minime per
l’esercizio del diritto di difesa, la cui effettività presuppone il rispetto dei termini
minimi di quarantotto ore per l’esame da parte dell’interessato e/o del suo
difensore della documentazione trasmessa al giudice al fine di presentare allo
stesso memorie (in tal senso anche i contenuti della pronuncia S.U. n.44273 del
27/10/2004, Labbia);
che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito
che nel controllare la congruità del termine, il computo delle 48 ore va effettuato
dalla notifica del provvedimento all’interessato (cfr. Sez. 3, n. 21788 del
16/2/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 377 del 16/12/2008, D’Onorio e
altri, Rv. 242166; ed anche Sez. F, n. 41668 del 27/8/2013 Di Giuseppe, Rv.
257350);
che pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e l’efficacia del
provvedimento, limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorità di PS va
dichiarata cessata
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
decreto del Questore di La Spezia in data 29 maggio 2014 limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del
presente dispositivo al Questore di La Spezia.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

lamentando la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA