Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6427 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6427 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEMET ASAN N. IL 21/07/1970
avverso la sentenza n. 5356/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

34302/2013
Osserva:

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’ imputato lamentando
l’inosservanza di legge e difetto di motivazione relativamente alla ritenuta
responsabilità laddove avrebbe dovuto essere riconosciuta l’esistenza
dell’esimente dello stato di necessità.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti o
manifestamente in quanto generici. Occorre in proposito ricordare che a norma
dell’art. 591 cod.proc.pen. l’impugnazione è inammissibile quando non
contiene la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che la sorreggono e che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tale
sanzione si applica anche quando la prospettazione è volta a reiterare censure
già prospettate senza tenere conto delle osservazioni che al riguardo sono
state formulate dal giudice. Nella specie le argomentazioni svolte si limitano a
riproporre le analoghe censure già prospettate in appello senza considerazione
alcuna per gli argomenti sviluppati al riguardo dalla Corte che, con motivazione
congrua e logica, ha già ampiamente escluso la sussistenza dell’esimente
invocata ricordando che la stessa può riconoscersi solo in caso di assoluta ed
inderogabile necessità di evitare un danno grave alla persona, situazione non
esistente nella specie atteso che la r2zessità di indumenti per l’inverno era
priva di alcun sostegno probatorio, Aggendo peraltro notorio che vi é la
possibilità di ottenere il vestiario di cui si necessita da enti assistenziali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito l’onere delle spese
del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186
del 2000, stimasi equo fissare in 1000,00 euro.
p.q.m.
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore
delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013

La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava
quella di primo grado con la quale Memet Asan era stato condannato alla pena
ritenuta di giustizia per concorso nel tentativo di furto di capi di abbigliamento
usati prelevandoli da appositi cassonetti in cui venivano raccoltiL.

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