Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6426 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6426 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GERARD! MARIO N. IL 20/11/1954
avverso la sentenza n. 1428/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Gerardi Mario ricorre avverso la sentenza 5.12.11 della Corte di appello di Brescia con la quale, in
parziale riforma di quella in data 18.1.07 del Tribunale di Mantova-sezione distaccata di Castiglione
delle Aviere, è stata rideterminata la pena per il reato di lesioni personali in E 1.200,00 di multa,
con le già concesse attenuanti generiche, pena già dichiarata interamente condonata, ferme le
statuizioni civili della sentenza di primo grado.

violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per essere risultata inattendibile la p.o. — gravata
anche da precedenti penali, a fronte dell’incensuratezza dell’imputato – , alla stregua delle sue
evidenti contraddizioni su elementi essenziali, anche temporali, della vicenda, laddove poi a causare
le lesioni non era stato provato essere stato il Gerardi, ben potendo la p.o. , anche per la presenza di
scale presso i luoghi, essersele cagionate altrimenti.
Con il secondo motivo si deduce travisamento della prova per essere stati dati per certi fatti
manifestamente esclusi dalle risultanze probatorie, quali il ritorno sul luogo del reato da parte
dell’imputato, accompagnato dalla telefonata al ‘112’ riferita dal medesimo ma non dal teste De
Battisti, laddove invece la stessa p.o. Bertasi aveva collocato entrambe le telefonate nella c.d. prima
fase alla presenza del De Battisti, come pure aveva fatto la teste Azzi, collocando la telefonata nella
fase iniziale degli eventi, allorché cioè, secondo la versione della p.o., si erano consumati i reati di
ingiurie e minacce, ritenuti non provati dal primo giudice.
Osserva la Corte che il ricorso, reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di appello, deve
essere dichiarato inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia in quanto tendente a
sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione dei fatti e all’apprezzamento
del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già
adeguatamente valutati sia dal tribunale che dalla Corte di appello.
I giudici territoriali, infatti, hanno ineccepibilmente osservato come la prova dei fatti ascritti
all’imputato riposi sulla testimonianza della p.o. e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalle
risultanze di cui alla certificazione medica, attestanti frattura al setto nasale e sospetto trauma

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

cranico, lesioni del tutto compatibili con la dinamica dei fatti prospettata dalla parte lesa e non certo
con una caduta accidentale da parte di Bertasi Renzo, dal momento che — hanno perspicuamente
evidenziato i giudici di appello — nessuno dei testimoni aveva riferito che sul posto vi fossero
attrezzi o scale che potessero avvalorare la dinamica di una caduta della p.o. dall’alto,
eventualmente compatibile con le riscontrate lesioni, mentre era rimasto pacificamente accertato

eseguendo in una parte della corte che il Gerardi reputava essere di proprietà comune.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012
IL C

IGLIERE estensore

JP f

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IL PRESIDENTE

che vi era stato in precedenza un alterco tra le due parti in ragione di lavori che il Bertasi stava

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