Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6425 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6425 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURCO GIANFRANCO N. IL 19/09/1974
avverso la sentenza n. 199/2011 TRIBUNALE di GELA, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

34184/2013

Avverso la sentenza del Tribunale di Gela di applicazione della pena su richiesta delle
parti per un reato di furto, ha proposto ricorso per cassazione Gianfranco Turco che
lamenta il mancato proscioglimento per la sussistenza della condotta ex art. 626 cp
dal momento che l’auto era stata subito restituita al proprietario ovvero la mancata
valutazione della circostanza del furto commesso su cosa di tenue valore e per
urgente bisogno.

Come già è stato affermato (sez. IV 13.7.2006 n. 34494 rv. 234824) “In caso di
patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”. Non è
concepibile un “patteggiamento con riserva” che consenta di acquisire i rilevanti
vantaggi previsti dall’art. 444 cod. proc. pen. e poi di contrastare l’accusa ovvero la
difesa mediante il ricorso per Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi,
ammissibile, solo in caso di palese violazione di legge” (Sez. 4, N. 1028/94, imp.
Russo, RV. 199548). Nella specie la sentenza rispetta tali prescrizioni, e i motivi
propos i se •sz• inammissibili perché la qualificazione del comportamento dell’imputato
quale risulta corretta, essendo irrilevante ai fini della consumazione del reato
il fatto che l’auto, una volta scoperto il furto, sia stata restituita al proprietario ed
essendo del tutto privo di prova il dedotto stato di necessità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in
considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della
Corte costituzionale n.186 del 2000, in euro 1.500,00.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1500,00.
Così deciso in Roma il 642013
Il Consigliere est.

I Preside

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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