Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6423 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6423 Anno 2016
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITELLI GENNARO N. IL 10/01/1960
avverso la sentenza n. 2576/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

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1.1 Con sentenza del 3 febbraio 2014 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
del Tribunale della stessa città del 28 aprile 2009 emessa nei riguardi di VITELLI Gennaro,
imputato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 171 ter comma 1 lett. a), b) e d) e comma
2 lett. a) della L. 633/41 [Fatti accertati in Napoli il 13 novembre 2007] con la quale lo stesso
VITELLI era stato dichiarato colpevole dei detti reati e, previo riconoscimento delle circostanze

reclusione ed C 2.800,00 di multa oltre alle spese accessorie di legge. Con la medesima
sentenza la Corte territoriale disponeva la pubblicazione (già ordinata dal primo giudice) della
sentenza di condanna sul sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15, in
luogo della pubblicazione sui quotidiani locali come disposto dal primo giudice.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia
deducendo due motivi: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 157
cod. pen.) per avere la Corte omesso di pronunciare il proscioglimento del VITELLI da tutti i
reati ascrittigli perché estinti per la maturata prescrizione; b) inosservanza della legge penale
(art. 133 cod. pen.) in relazione alla statuizione di una pena eccessiva e sproporzionata
rispetto alla modesta gravità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Quanto
al primo motivo, in sé comunque del tutto generico, è da escludere che alla data del 3 febbraio
2014 (data della decisione della sentenza impugnata) i reati contestati al VITELLI fossero
estinti per decorso del tempo, in quanto la prescrizione massima, pari ad anni sette e mesi sei
decorrente dal 13 novembre 2007 (data di commissione dei fatti) non era giunta a
maturazione che si sarebbe dovuta verificare il 13 maggio 2014. Con riferimento al secondo
motivo, lo stesso è manifestamente infondato avendo il giudice distrettuale commisurato la
pena alla oggettiva gravità del fatto (si trattava della detenzione per la vendita di un numero
davvero imponente di CD e DVD contraffatti ed abusivamente duplicati pari, nel complesso, a
circa 6.000 unità) e avendo, oltretutto, escluso la recidiva – nonostante le ripetute condanne
precedentemente riportate dal VITELLI – e concesso le circostanze attenuanti generiche, così
mostrando di contenere la pena entro limiti prossimi ai minimi edittali.
1.3 L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di declaratoria di estinzione del
reato commesso nel mese di novembre 2007 per intervenuta prescrizione, maturata in effetti
alla data odierna: invero questa Corte Suprema ha costantemente affermato il principio che,
nel caso di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi osta
alla possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p, non

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attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, condannato alla pena di mesi sette di

potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass SS. UU 22.11.2000 n.
32; Cass. Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di C
1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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