Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6423 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6423 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GIUSTI CLAUDIO N. IL 03/08/1974
avverso la sentenza n. 2638/2011 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Giusti Claudio ricorre avverso la sentenza 20.12.11, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Livorno ai
sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, in aumento
sulla pena di un anno di reclusione ed C 400,00 di multa applicata, sempre ex artt.444 ss. c.p.p. con
sentenza del G.i.p. di Livorno 2.12.10 (irr. 1’11.2.11), la pena di mesi tre di reclusione, previo
riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati.

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice verificato la sussistenza di cause di esclusione della
responsabilità ex art.129 c.p.p., pu in assenza di prove chiare circa i comportamenti oggettivamente
ascrivibili all’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento al contenuto delle annotazioni di
p.g., alle s.i.t. acquisite e agli atti di querela.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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