Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6423 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6423 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRAZIO RUGGERO N. IL 12/11/1955
avverso la sentenza n. 1456/2011 TRIBUNALE di TRIESTE, del
16/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Prazio Ruggero avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 16.1.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Trieste con
D licata al predetto la pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione
la quale ve . yamta2A,
ed € 400,00, per i reati di tentato furto aggravato, violazione di domicilio ed abusivo accesso
alla casella di posta elettronica altrui, condannando altresì l’imputato al pagamento delle spese
processuali in favore della parte civile costituita, deducendo l’illegittimità di quest’ultima

E’ corretta la costituzione della parte civile effettuata all’udienza del 16.1.2012 nella quale fu
formulata in via preliminare (ma ovviamente successivamente alla costituzione delle parti)
anche la richiesta di patteggiamento (non si trattava, dunque, di udienza fissata proprio per la
decisione sull’istanza di patteggiannento, nella quale si discute per l’ammissibiolità della
costituzione predetta: v. in senso favorevole, Cass. Pen. Sez. V, n. 37671 del 28.5.2008, Rv.
240162 ) sicchè è ineccepibile la condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore
della detta parte civile: questa presentò la prescritta nota spese per un importo superiore a
quello liquidato, onde deve ritenersi che ad essa ha fatto riferimento il Giudice a quo nella
liquidazione dell’importo: non era, pertanto, necessaria la mera ripetizione delle voci

ivi

indicate.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 6.11.2013

statuizione.

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