Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6421 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6421 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ACCARDO CIRO N. IL 02/08/1969
avverso l’ordinanza n. 1084/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Accardo Ciro ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino in data 12.4.12 con cui è
stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal medesimo avverso la sentenza emessa il
27.6.11 dal Tribunale di Tortona con la quale è stato condannato alla pena di mesi nove di
reclusione per il reato di cui all’art.495 c.p.
Lamenta il ricorrente la mancata considerazione nel merito dei motivi indicati con l’atto di appello.

legittimamente i giudici di appello hanno dichiarato l’inammissibilità del gravame trattandosi di
impugnazione priva dei necessari requisiti di specificità previsti dalla lett.c) dell’art.58 I c.p.p.,
senza che neanche in questa sede l’Accardo abbia prospettato elementi di specificità dell’appello
non esaminati dalla Corte torinese.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 novembre 2012

Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, dal momento che del tutto

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