Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6420 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6420 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILAMUNGA CHIMBOLEMA DARWIN JAVIER N. IL 12/02/1983
avverso la sentenza n. 5338/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

33744/2012
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’ imputato lamentando il vizio di
violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata rinnovazione del
dibattimento al fine di ascoltare la registrazione del colloquio tra l’imputato e
gli agenti operanti effettuata dall’imputato. La registrazione era stata sentita in
primo grado, avendo l’imputato subordinato la richiesta di giudizio abbreviato a
tale audizione, e il giudice aveva ritenuto di poter affermare la responsabilità
dell’imputato. Con l’appello si era lamentata una erronea valutazione ed
interpretazione da parte del primo giudice del contenuto della registrazione, in
particolare l’omessa valutazione di esplicite affermazioni degli agenti operanti e
l’erronea valutazione delle dichiarazioni dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
A fondare la responsabilità per il contestato reato è pienamente sufficiente la
dichiarazione in tal senso contenuta nel verbale redatto dagli agenti operanti,
pienamente utilizzabile nella specie essendo stato il giudizio celebrato con rito
abbreviato. Quanto alla mancata rinnovazione del dibattimento per ascoltare la
registrazione del colloquio registrato dall’imputato, è sufficiente osservare che
del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante tale ascolto
atteso che dalla sentenza di primo grado risulta che la registrazione in
questione non capta il preciso momento del rifiuto avendo l’imputato spiegato
in udienza di avere acceso il telefoniko in funzione registrazione subito dopo
tale episodio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito l’onere delle spese
del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186
del 2000, stimasi equo fissare in 1000,00 euro.
p.q.m.

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore
delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.11 .2013

La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava
quella di primo grado con la quale Pilamunga Chimolema D. 3. era stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia per essersi rifiutato di sottoporsi
all’alcoltest, art. 186 co.7 codice della strada.

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