Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 642 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 642 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEMAJO MONICA N. IL 04/05/1958
avverso la sentenza n. 2646/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/10/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 aprile 2010 del G.U.P. del Tribunale di Teramo,

Monica era condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di
bancarotta fraudolenta documentale, perché in qualità di amministratore della
società Air Project System s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 5 maggio
2004 del Tribunale di Teramo, in concorso con Ciabattoni Gabriele,
amministratore di fatto, teneva le scritture contabili in modo da non consentire la
ricostruzione del movimento degli affari.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. Giuliano
Giordani, affidato ad unico motivo, con il quale denuncia violazione dell’articolo
606 cod. proc. pen., lettera B ed E, in relazione alla sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, poiché l’imputata risponde del reato quale mera
prestanome, senza avere contezza che la contabilità fosse del modo irregolare. Il
ricorrente censura l’iter motivazionale sorretto a suo giudizio d’argomentazioni
carenti ed illogiche, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità l’addebito di
consapevole mancanza di condotta impeditiva del fatto illecito può muoversi
soltanto quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla
rappresentazione della situazione antidoverosa, per cui è necessario che il
giudice fornisca una motivazione sulla possibilità di conoscenza in capo al
prestanome dello stato delle scritture, motivazione che nel testo della sentenza
impugnata non si rinviene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e di conseguenza va rigettato.
2. La motivazione della decisione nega che l’imputata sia stata una mera “testa
di legno”, richiamando la deposizione del commercialista della società, che ha
riferito di aver avuto con lei rapporti effettivi nella veste di nuova
amministratrice, consegnandole documentazione che non è mai stata consegnata
al curatore; inoltre ha richiamato anche alcune operazione effettuati
direttamente dalla Demajo.
2

confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila, in data 30 novembre 2011, De Majo

Più analiticamente la decisione di primo grado, la cui motivazione integra quella
di appello formando un unico complesso corpo argomentativo, poichè entrambe
concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez.
2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181), pur ammettendo che
l’imputata possa effettivamente essere stata una mera prestanome del
Ciabattoni, ricorda che in primo luogo ella non poteva essere considerata una

società fallite; inoltre evidenzia che ella curò una serie di operazioni in prima
persona (si recò in banca per verificare il finanziamento per l’acquisto di
un’autovettura; contattò un cliente per rassicurarlo sul completamento di un
lavoro; si recò dal notaio per sottoscrivere la vendita si alcuni veicoli) e che non
consegnò al curatore la corrispondenza epistolare consegnatale dal
commercialista, per cui è verosimile che ella operò in pieno accordo con il
Ciabatoni e comunque è dimostrato l’effettiva e concreta consapevolezza dello
stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari,
richiesta ai fini dell’elemento soggettivo del reato (Sez. 5, n. 44293 del
17/11/2005, Liberati, Rv. 232816).
In definitiva l’affermazione di responsabilità dell’imputata è del tutto in linea con
la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’amministratore di diritto
risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per
omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche laddove sia
investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetta
“testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di
diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del
19/02/2010, Succi, Rv. 247251)
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
3.1 II rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013
Il consigliere estensore

“sprovveduta” in materia di gestione societaria, avendo amministrato altre due

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