Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 642 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 642 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZIO MARCO nato il 08/07/1957 a TRENTO

avverso l’ordinanza del 27/06/2017 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA
MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avvocato Carlo Bertacchi, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale.

Data Udienza: 06/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Verona ha dichiarato

inammissibile, per carenza di interesse, l’istanza di riesame proposta da Cozzio
Marco avverso il decreto di sequestro preventivo di beni immobili, consistenti in
vari complessi alberghieri, disposto dal giudice per le indagini preliminari di
Verona, nell’ambito di un procedimento penale che vede il Cozzio indagato, in
concorso con altri, per vari reati tra cui quello di bancarotta fraudolenta
patrimoniale in relazione al fallimento della Soglia Hotel Group s.r.I..

2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, a mezzo del proprio difensore,
articolando un solo motivo, con il quale deduce violazione di legge.
Assume il ricorrente di avere interesse alla impugnazione del
provvedimento, pur non essendo egli intestatario formale dei beni sottoposti alla
cautela reale, in quanto: sarebbe il titolare sostanziale dei beni e dunque
vorrebbe rientrarne in possesso, conservando la gestione delle strutture
alberghiere per garantirla al meglio; vorrebbe ottenere una pronunzia favorevole
sulle censure proposte in merito alla sussistenza sia del fumus commissi delicti
— che, laddove escluso, «costituirebbe il presupposto per una definizione del
procedimento in tempi brevi» — sia del periculum in mora, in relazione al
riconoscimento del valore assunto dalle condotte riparatorie.
Il ricorrente lamenta, infine, che la motivazione del provvedimento
impugnato sarebbe soltanto apparente, in quanto il Tribunale del riesame
avrebbe fondato la decisione solo sugli scritti difensivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’indagato
non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare
richiesta di riesame del titolo cautelare solo qualora vanti un interesse concreto
ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato
tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato
in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis Sez.
5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 9947 del 20
gennaio 2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 3, n. 35072 del 12 aprile 2016, Held,
Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20 aprile 2015, Marenco, Rv. 263799).

2

0\7

2.1 Tale principio, che ha guidato la decisione del Tribunale di Verona, trova
il suo fondamento nella disciplina dettata dagli artt. 568 comma 4 e 591 comma
1 lett. a) cod. proc. pen.
L’art. 322 cod. proc. pen. riconosce all’imputato/indagato, in via generale e
astratta, la legittimazione a promuovere il riesame avverso il decreto di
sequestro.
Oltre alla legittimazione processuale, occorre anche, a mente dell’art. 568
comma 4 cod. proc. pen., l’interesse alla proposizione del gravame.

concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non
conseguibile se non con l’intervento del giudice. Interesse che, nel caso del
riesame reale, «non può che coincidere con il risultato pratico cui è rivolto il
rimedio processuale è cioè il recupero della piena disponibilità del bene
assoggettato alla cautela reale» (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, in
motivazione).
2.2 Nella specie, l’istanza di riesame nulla deduceva al riguardo. Anzi, in
quell’atto, il ricorrente affermava espressamente che gli immobili alberghieri
erano «di proprietà di soggetti certamente diversi dagli indagati» (pagine 5 e 6).
Pertanto risulta corretta la decisione assunta dal Tribunale del riesame, che,
in base alle stesse prospettazioni della difesa, ha rilevato il difetto di interesse
nei termini come sopra ricostruiti.
Il ricorrente non può dolersi di quanto è conseguito dalla propria
impostazione difensiva. Né può pretendere che il Tribunale accogliesse il riesame
e disponesse la restituzione all’indagato di beni, che lo stesso affermava essere
estranei alla propria sfera dominicale.
Neppure è consentito prospettare l’interesse ex post, mediante l’allegazione
di profili nuovi, dedotti per la prima volta in cassazione, peraltro di segno
diametralmente opposto rispetto alla linea difensiva coltivata con il gravame.
2.3 Ferma la decisività dei rilievi che precedono, deve rilevarsi che le

È necessario cioè che il soggetto sia titolare dell’interesse, attuale e

circostanze, tardivamente dedotte, non integrerebbero comunque un interesse
giuridicamente apprezzabile alla restituzione.
I beni sono intestati a una persona giuridica, il cui socio non può vantare, in
quanto tale, un interesse alla restituzione.
Le altre circostanze delineano mere utilità di carattere fattuale o indiretto.
L’interesse non può identificarsi con quello ad ottenere una pronunzia
favorevole in ordine alla eccepita insussistenza del fumus commissi delicti,
«giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel

3

gr

procedimento principale, stante l’autonomia dell’incidente cautelare»

(Sez. 5, n.

22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, 270132).
Principio analogo vale in relazione al periculum in mora, poiché, anche in tal
caso, l’interesse viene prospettato in relazione alla spendibilità, nel procedimento
principale, dell’esito favorevole di quello incidentale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00, a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 06/12/2017

Il Consigliere estensore
Elisabe

aria Morosini

Depositato in Cancelleria
Roma, lì ………

Il Presidente
Paolo Antonio Bruno

ritenuta congrua, di euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

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