Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6419 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6419 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAFFORE’ GIUSEPPINA N. IL 30/01/1969
avverso la sentenza n. 237/2012 TRIBUNALE di ASTI, del 02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Lafforè Giuseppina avverso la sentenza
in data 2.3.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Asti con la quale la predetta
veniva condannata, con attenuanti generiche, alla pena di C 1.600,00 di ammenda
per il reato di guida di un’autovettura senza patente perché revocata.
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all’art. 133 bis c.p.,
assumendo l’eccessività della pena pecuniaria in rapporto alle condizione economiche
dell’imputata.

La pena inflitta è partita da una base (C 2.400) pressoché pari al minimo edittale (C
2.257): e la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo
compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati
nell’art. 133 e segg. c.p.. A ciò si deve aggiungere che non è neppure necessaria una
specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una
fascia medio bassa rispetto alla pena edittale. Nè si può sostituire l’apprezzamento
della Corte sul potere dosimetrico che la legge attribuisce al giudice del merito: la
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche nonché per
quanto riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del
giudice a quo il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi previsti
dalla legge, è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 6.11.2013

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.

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