Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6418 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6418 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH SERGIO N. IL 15/07/1973
ZULIANI ELISA N. IL 13/05/1974
avverso la sentenza n. 691/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

33639/2012
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati deducendo
violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato sostenendo che il
comportamento degli imputati (di accesso ad un cortile pertinenziale ad una
abitazione per chiedere informazioni e di appoggio delle mani sul davanzale
della finestra) non consentiva di ritenere sussistente il reato tentato.
I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi non consentiti in quanto
generici e in fatto. Occorre in proposito ricordare che a norma dell’art. 591
cod.proc.pen. l’impugnazione è inammissibile quando non contiene la specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono e
che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tale sanzione si applica
anche quando la prospettazione è volta a reiterare censure già prospettate
senza tenere conto delle osservazioni che al riguardo sono state formulate dal
giudice Nella specie le argomentazioni svolte si limitano a riproporre la tesi già
sostenuta in appello senza considerazione alcuna per le precisazioni svolte
dalla Corte di appello in ordine al comportamento tenuto (nonostante la
presenza di una persona nel cortile intenta a tagliare l’erba, Hudorovich, che
pure asseriva di volere chiedere informazioni, non le si rivolgeva; la donna era
stata vista con le mani appoggiate al davanzale e la finestra era stata aperta)
che dimostra idoneità e univocità del comportamento, come esattamente
ritenuto dai giudici di merito.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.
Così deciso in Roma il 6.11.2013

La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava
quella di primo grado che aveva ritenuto responsabili del reato di tentato furto
in appartamento Hudorovich Sergio e Zuliani Elisa.

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