Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6417 del 22/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6417 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) XHEVDET LAMAJ N. IL 06/02/1987
avverso la sentenza n. 16874/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Xhevdet Lamaj ricorre avverso la sentenza 29.2.12, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Venezia ai
sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di cui agli artt.497-bis
c.p.(capo A); 477-482-489 c.p. (capo B); 496 (capo C), unificati ex art.8 I cpv. c.p. e concesse
attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

responsabilità ex art.129 c.p.p., nulla osservando in modo specifico in ordine ai precisi elementi
fattuali contenuti negli atti processuali ritenuti precludere una pronuncia assolutoria.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento al contenuto della annotazione di
p.g. 4.5.11 e alla relazione tecnica della polizia scientifica 1.6.11.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

DEPOSITATA

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice verificato la sussistenza di cause di esclusione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA