Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6416 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6416 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
a) BOCCHETTA DAVIDE N. IL 05/09/1983 t, s o,
avverso l’ordinanza n. 424/2011 GIUDICE DI PACE di VELLETRI,
del 20/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/11/2012
Bacchetta Davide, p.o. nel procedimento a carico di D’Annunzio Massimiliano per i reati di cui agli
artt.594 e 612 c.p., si duole del decreto di archiviazione emesso il 20.4.11 dal Giudice di pace di
Velletri, deducendo — con atto sottoscritto personalmente — violazione dell’art.606, comma 1, lett.c)
c.p.p. per essere stata preclusa l’opposizione ex art.410 c.p.p. essendo stato omesso l’avviso alla
p.o. della richiesta di archiviazione.
dal momento che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., da ultimo, Sez.VI, 5 febbraio
2010, n.7956), la persona offesa dal reato non ha diritto di proporre personalmente ricorso per
cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo, solo
all’imputato essendo consentito di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, assumendo
egli la qualifica di
lesa, la quale deve quindi stare in giudizio, ai sensi dell’art.100, comma 1, c.p.p., col ministero di un
difensore munito di procura speciale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 novembre 2012
IL CONSIGLIERE estensore
IL PRESIDENTE
Osserva la Corte che il ricorso, essendo stato personalmente sottoscritto dalla p.o., è inammissibile,