Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6414 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6414 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELLICCIA A.ESSANDRO N. IL 18/01/1972
LANZA CARMINE N. IL 24/03/1963
LANZA ANTONIO N. IL 18/08/1957
avverso la sentenza n. 494/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
11/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2013
31963/2012
Motivi della decisione
Con unico atto ricorre per cassazione il difensore di Lanza Antonio, Pelliccia
Alessandro e Lanza Carmine lamentando il difetto di motivazione circa la
ritenuta responsabilità (si era eccepita l’assenza di prova per il mancato
riconoscimento degli imputati da parte della persona offesa) e circa la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili.
A prescindere dalla circostanza che Pelliccia Alessandro e Lanza Carmine non
hanno presentato appello nei confronti della sentenza di primo grado, il primo
motivo è inammissibile perché sollecita una rivisitazione della decisione sotto il
profilo della idoneità della prova a fondare il giudizio di responsabilità;
giudizio che come è noto non è consentito alla Corte di Cassazione; né la
censura può trovare ingresso sotto il profilo della mancanza di motivazione dal
momento che non tiene conto del fatto che la Corte di appello ha già
puntualmente osservato che Lanza Carmine e Lanza Antonio erano stati visti
fuggire dalla pattuglia immediatamente arrivata che aveva contestuaslmente
fermato il terzo complice Pelliccia.
Generico è anche l’altro motivo dal momento che la pur sintetica motivazione
della Corte, che, nel rigettare anche l’appello del pm con cui si lamentava il
troppo mite trattamento sanzionatorio, ha fatto riferimento ai criteri di cui
all’art. 133 cp, esprime la valutazione negativa in ordine alla concessione delle
attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1000,00
Così deciso in Roma il 6.11.2013
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L’Aquila, adita da
Lanza Antonio e dal Procuratore Generale, confermava la condanna di Lanza
Antonio per tentato furto, in concorso con Pelliccia Alessandro e Lanza
Carmine.