Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6413 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6413 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LOI GIUSEPPE N. IL 20/12/1972
avverso la sentenza n. 841/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa in
data 8 febbraio 2010 dal Tribunale di Oristano, appellata da LOI Giuseppe, che l’aveva dichiarato responsabile del delitto di ingiuria commesso il 25 luglio 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla valutazione delle emergenze processuali soprattutto responsabilità e mancata assunzione di prova nel giudizio di
appello.
Ha poi depositato il difensore dichiarazione di astensione dalle udienze, peraltro non rilevante in
rapporto ad un procedimento camerale non partecipato quale è il presente.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondate e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza
del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato stava nell’accertamento tecnico da cui si rilevava, oltre all’utenza telefonica utilizzata, anche l’indirizzo IP che ad ogni connessione individua il computer usato (irrilevante essendo l’apertura del wifi); e ciò appare del tutto sufficiente e logico in quanto collegato
a considerazioni che concernono il rapporto fra p.1 ed imputato che fanno apparire meramente
ipotetico l’uso del computer da parte di altre persone interessate ad offendere in quel modo la p.I.
In ogni caso il ricorso propone in modo inammissibile una ricostruzione alternativa del merito
riservata ai giudici del merito.
La sentenza impugnata non è quindi sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione non
deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel
caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto
decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica:
insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in orna il 22 novembre 2012.

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