Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6413 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6413 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORRISI MAURIZIO N. IL 23/06/1974
avverso la sentenza n. 194/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA,
del 11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 06/11/2013
gAv
Osserva
Ricorre per cassazione Torrisi Maurizio avverso la sentenza emessa in data
11.1.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Catania- Sezione distaccata di
Mascalucia, con cui il predetto veniva condannato alla pena di C 3.500,00 di
ammenda oltre al fermo dell’autovettura, per il reato di guida senza patente
perché revocatagli
Si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche da valutare con
criterio di prevalenza sull’aggravante contestata (recidiva reiterata ed
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati ed
aspecifici.
Premesso che le censure sono estremamente generiche non essendo state
specificate le ragioni a sostegno delle stesse, si osserva che in tema di valutazione
dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti
del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non
solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382
n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI
4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo
quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III
16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298) e nel caso di specie, l’apprezzamento circa la
sola sussistenza della recidiva contestata implica l’esclusione dell’esercizio del
potere discrezionale attribuito al Giudice di merito in ordine alla concessione delle
attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013
infranquinquennale, ritenuta dal Giudice) e della mancata riduzione della pena.