Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6412 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6412 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIARULO ANGELO N. IL 28/09/1955
avverso la sentenza n. 160/2011 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pagliarulo Angelo avverso la sentenza
emessa in data 22.12.2011 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del
Tribunale di Brindisi- Sezione distaccata di Ostuni con la quale veniva applicata al predetto
la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed C 16.000,00 di multa per il
delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990,
Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 129 c.p.p. e all’art. 73, comma 5 0 dPR
309/1990.

non consentiti nella presente sede di legittimità e manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel
caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze (come
quella prospettata in ricorso, di cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990) o la congruità
della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che,
nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Del resto, l’istanza dell’imputato e il consenso del pubblico ministero, quando siano sanciti
dal giudice con la sentenza di applicazione della pena concordata, comportano
necessariamente la rinuncia a far valere ogni eccezione. Implicano invero per l’imputato
l’impegno ad eseguire la pena o sanzione richiesta od accettata, ed altresì per tutte le parti
la rinuncia ad ogni questione od eccezione che abbiano interesse a prospettare. Invero,
una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare
il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle
circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito
un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una
modifica dell’imputazione originaria (Cass. pen. Sez. VI, n. 32004 del 10.4.2003, Rv.
228405).

2

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6.11.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA