Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6411 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6411 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENA TOMMASO N. IL 19/02/1956
avverso la sentenza n. 4562/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Vena Tommaso avverso la sentenza emessa in data 5.7.2011
dalla Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma di quella in data 3.4.2006 del
Tribunale di Reggio Emilia, con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole del
delitto di cui al’art. 73 commi 1 e 5 dPR 309/1990, riduceva la pena inflitta ad anni
uno e mesi quattro di reclusione ed C 1.500,00 di multa.
Il ricorso è inammissibile poiché del tutto privo dei motivi a sostegno (addirittura il
ricorrente si è rimesso a questa Corte perché verifichi se ricorra qualche violazione di
legge).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013

t

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