Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6410 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6410 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARZIGNO AMEDEO N. IL 23/02/1970
avverso la sentenza n. 8796/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, dichiarata la prescrizione di un reato
contravvenzionale e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 8
maggio 2007 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre del Greco, appellata
da MARZIGNO Amedeo, dichiarato responsabile dei delitti di ingiuria, minaccia e percosse,
commessi fino al 4 aprile 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
per la mancata concessione delle attenuanti generiche e del minimo della pena.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili in quanto generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e
all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità
è adeguatamente e sufficientemente argomentata atteso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’affermazione di responsabilità può essere basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova (cfr. pure C. cost. ordinanze n. 82 del 2005, n. 115 del
1992, n. 374 del 1994, e sentenze n. 2 del 1973 e n. 190 del 1971), purché la relativa valutazione
sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di quei reati che, commessi non in presenza d’altri, non possono che essere accertati attraverso la valutazione e la comparazione delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza,
non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità,
dall’esterno, all’una o all’altra tesi (così, Sez. 6, Sentenza n. 443 del 04/11/2004).
Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di
merito, ad essa sottratte, è pure il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la
motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche sulla base dei
soli precedenti penali. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto adeguato il
trattamento sanzionatorio in considerazione dei plurimi precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., a
fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1,000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in R a il 22 novembre 2012.

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