Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6410 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6410 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORTESI MARCO N. IL 08/03/1964
avverso la sentenza n. 1529/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva

Ricorre per cassazione, Cortesi Marco avverso la sentenza emessa in data 24.6.2011
dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in data 22.4.2009 del
Tribunale di Forlì con la quale il predetto era stato condannato alla pena, condonata,
di giorni 20 di arresto ed C 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 co. 2°
(tasso alcolemico di gil 3,10-3,19) C.d.S. (fatto del 20.7.2006).
Deduce il vizio motivazionale htt,eg in relazione all’integrazione del reato contestato e
in ordine alla condotta e al risultato del test alcolimetrico, deducendo, altresì,

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mossa manifestamente infondate ed in
parte aspecifiche.
Invero il termine prescrizionale di cinque anni previsto per il reato contestato, spirava
il 20.7.2011 e quindi, al momento dell’emissione della sentenza impugnata
(24.6.2011) non era ancora maturato (cfr. Cass,. pen. n. 4698 del 16.3.1998, Rv.
211066).
Per il resto, le censure s’appalesano del tutto aspecifiche avendo riproposto in questa
sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Del resto, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di
ebbrezza ed era onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale
accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo
nell’esecuzione dell’aspirazione (Cass. pen. Sez. IV, n. 45070 del 30.3.2004, Rv.
230489).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

2

l’intervenuto decorso del termine prescrizionale e la relativa violazione di legge.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

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