Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 641 del 30/11/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 641 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Società Autotrasporti C.T.T. Nord s.r.l.
avverso l’ordinanza del 11/01/2017 del Tribunale della libertà di Pisa
visti gli atti, il provvedimento impugnato .,e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La società Autotrasporti CCT Nord s.r.l. ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza del 11/01/2017 con la quale il Tribunale della libertà di Pisa ha
rigettato l’istanza di riesame proposta nei confronti del decreto del P.M. di
convalida di sequestro di due autobus di proprietà della società.
Deduce il vizio di violazione di legge, censurando l’ordinanza del Tribunale
che ha riconosciuto la legittimità della convalida del sequestro, benché non atto
di iniziativa della polizia giudiziaria, bensì vincolo imposto su delega del P.M., che
aveva autorizzato una ispezione senza il rispetto delle forme e delle garanzie
difensive, allo scopo non di ricercare pr9A, ma di acquisire una notizia di reato;
Data Udienza: 30/11/2017
lamenta, inoltre, che l’accesso al deposito di un’impresa di pubblico trasporto sia
stato erroneamente legittimato sulla base’ dell’art. 80 c.d.s., neppure richiamato
nel verbale di sequestro; contesta, infine, la sussistenza del fumus commissi
delicti, poiché delle semplici anomalie sui mezzi non consentivano di inferire la
falsità dei certificati di revisione dei due veicoli sequestrati, e quindi la ricorrenza
del reato di cui all’art. 479 cod. pen. .
In data 16/11/2017 il difensore della società ricorrente comunicava
l’intervenuto dissequestro dei due autobus, e il sopravvenuto difetto di interesse
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo
intervenuta la restituzione al richiedente dei beni sequestrati, poiché l’interesse
che il ricorrente può perseguire attraverso l’impugnazione consiste
esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato
(Sez. 2, n. 32881 del 05/07/2007, Sandalj, Rv. 237763).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in
Euro 500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di
inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della
sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di
inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi
di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del
17/06/2015, Degennaro, P.v. 263921).
P.Q.M.
gob
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma ‘di C 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 30/11/2017
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Giuseppe Riccardi
Depositato in Cancètler
QUIv 2018
Roma, lì
O
all’impugnazione.