Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 641 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 641 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

EUFRATE Alessandro, nato a Milano il 27/10/1981,

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 14/12/2012.

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava
la sentenza dell’08/05/2012, con la quale il GUP del Tribunale di quella stessa città,
pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato Alessandro Eufrate
colpevole, in concorso con altra persona, dei reati a lui ascritti (ai sensi degli artt.
648 cod.pen.,110, 477 e 482 cod.pen., 110 e 469 cod.pen.) e, da solo, del reato di
ricettazione, per avere acquistato o comunque ricevuto la targa di un ciclomotore di

Data Udienza: 30/10/2013

provenienza furtiva, riqualificato il reato di cui al capo 5 della rubrica come furto
pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen.; e, per l’effetto, con
il vincolo della continuazione e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti
alla contestata recidiva – reiterata, specifica e infraquinquennale – l’aveva
condannato alla pena di anni tre di reclusione e € 1000 di multa, oltre
consequenziali statuizioni. Il giudice di appello precisava che il dispositivo della
sentenza di primo grado era da intendere nel senso che le concesse attenuanti

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione di
legge, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante
di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. ed al delitto di cui al capo 5) dell’imputazione.
Lamenta, in particolare, che l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. era stata
ritenuta in difetto di specifica contestazione, sulla base di mera presunzione e
mancanza di alcuna prova che fosse stata usata violenza sul ciclomotore per
asportare la targa con conseguente danneggiamento.
Con il secondo motivo deduce inosservanza dell’art. 133 cod.pen. e difetto
motivazionale sul punto, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e), sul rilievo che la pena
inflitta era eccessiva e, comunque, priva di adeguata motivazione.

2. La prima censura, afferente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 625 n. 2 cod. pen., è destituita di fondamento. Appare, infatti, ineccepibile
l’interpretazione della Corte territoriale, che pur in mancanza di specificazione in
ordine alle modalità di asportazione della targa della ciclomotore, ha ritenuto
configurabile la circostanza aggravante alla stregua dell’ampia nozione di violenza
sulle cose, affermata dalla citata interpretazione giurisprudenziale, secondo cui si
ha violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, abbia
fatto uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento la
trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione
(cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, n. 24029 del 14.5.2010, rv. 247302). Siffatta linea
ermeneutica va, senz’altro, ribadita in quanto conforme al dettato legislativo ed alla
ratio della relativa previsione. Ed infatti, l’art. 625 n. 2 cod. pen., nel prevedere
l’uso di violenza sulle cose, come circostanza di maggior gravità del fatto-reato,fa
implicito riferimento alla nozione di violenza sulle cose dettata, in generale, dalla
norma di cui al comma secondo dell’art. 392 cod.pen., secondo cui agli effetti della

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generiche fossero da ritenere equivalenti anche alle contestate aggravanti.

legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o
trasformata o ne è mutata la destinazione.

(Sez. 4, Sentenza n. 41952 del

06/11/2006, Rv. 235541; id., Sez. 2, n. 8487 del 10/11/1976, dep. 30/06/1977,
Rv. 136330).
Di talché, l’asportazione di una targa da un ciclomotore, indipendentemente da
qualsivoglia danneggiamento, e.” condotta illecita oggettivamente aggravata in
quanto tale da comportare immutazione della destinazione del bene, per la sola,

La seconda censura, riguardante l’assetto sanzionatorio, si colloca invece in
area d’inammissibilità, afferendo a questione prettamente di merito, insuscettibile
di sindacato in questa sede di legittimità a fronte di motivazione adeguata e
compiuta. Tale deve ritenersi quella in virtù della quale il giudice a quo ha ritenuto
congrua la pena irrogata in primo grado, avuto riguardo alle peculiarità del fatto ed
alla personalità del suo autore.

3. Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere

rigettato, con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 30/10/2013

ovvia, ragione che il ciclomotore, privo di targa, non può legittimamente circolare.

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