Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6407 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6407 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NATALE ALESSANDRO N. IL 21/07/1958
avverso la sentenza n. 5737/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Natale Alessandro avverso la sentenza emessa in
data 14.6.2011 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in data 9.6.2008
del Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna, con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di giorni 27 di arresto ed C 900,00 di ammenda con sospensione della
patente per la durata di giorni 60, per il reato di cui all’art. 186 commi 2° e 4° C.d.S..
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla sua ritenuta penale responsabilità.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede
sostanzialmente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disattesa con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, si rammenta che l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza
dello stato di ebbrezza ed era onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria
a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo
nell’esecuzione dell’aspirazione (Cass. pen. Sez. IV, n. 45070 del 30.3.2004, Rv. 230489).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013
aspecifiche.