Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6406 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6406 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROMEO RAFFAELE N. IL 27/11/1966
avverso la sentenza n. 1143/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Romeo Raffaele ricorre avverso la sentenza 28.2.12 della Corte di appello di Reggio Calabria che,
decidendo in sede di rinvio — da sentenza di questa Corte 12.7.11 che annullava quella di secondo
grado limitatamente alla sospensione condizionale della pena – sull’appello proposto dal Romeo
avverso la sentenza 12.12.07 del G.u.p. di Locri, ha confermato la sentenza appellata con la quale il
prevenuto è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato e previa concessione di attenuanti

1.n.1423/56.
Deduce il ricorrente violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere la Corte di
merito considerato, nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, che il Romeo
da diversi anni aveva concluso il periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale, per cui il
reato de quo non era reiterabile, laddove le due condanne precedenti, ritenute ostative, ricadevano
nell’indulto di cui all’art.1 della 1.n.176/06, che non può però concorrere con la sospensione
condizionale della pena, prevalendo quest’ultimo beneficio, come statuito dalle Sezioni unite di
questa Corte con la sentenza 36837/10, con la conseguenza che le condanne nei confronti del
Romeo, irrevocabili nel 2008, poste a base della motivazione della Corte di appello, non erano
ostative alla concessione dell’invocato beneficio.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza,
avendo i giudici di appello del tutto legittimamente — e con motivazione congrua ed immune da
qualsivoglia profilo di illogicità evidenziato come la non concedibilità del beneficio di cui
all’art.163 c.p. derivi dall’avere il Romeo riportato due condanne per fatti specifici e non possa
inoltre essere formulata nei suoi confronti alcuna prognosi favorevole, essendo solito il prevenuto
accompagnarsi con soggetti pregiudicati.
Né a conclusioni diverse può giungersi sulla base di quanto sostenuto in sede di ricorso dalla difesa
dell’imputato, dal momento che le Sezioni unite di questa Corte, con la ricordata sentenza 15 luglio
2010, n.36837, sono intervenute solo per dirimere il contrasto circa la ravvisabilità di una
incompatibilità tra gli istituti dell’indulto e della sospensione condizionale della pena, affermando,

generiche, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art.9, comma 2, della

che, con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la
sospensione condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo, ma nulla
hanno innovato in termini di concedibilità del beneficio ex art.163 c.p., che pertanto resta escluso
sia ove non ricorrano — come nella specie ritenuto dal giudice di appello — le condizioni che lo
legittimano ai sensi del comma 1 dell’art164 c.p., sia in presenza di precedenti condanne, il divieto

sia inferiore al limite previsto dall’art.163 c.p., l’indulto non avendo poi efficacia ablativa ed
eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti ope legis dalla condanna, tra i
quali anche l’idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione
condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna (v. Sez.un., 9 giugno
1995, n.23; Sez.I, 6 maggio 2010″18124).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in

e 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

di concessione della sospensione per una terza volta sussistendo anche quando la somma delle pene

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