Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6403 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6403 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BABACAR GAYE N. IL 14/10/1969
avverso la sentenza n. 1751/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 5 aprile 2011 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da BABACAR Gaye, che l’aveva dichiarato responsabile dei delitti di falsificazione di carta di identità e
false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identicità, commessi il 15 dicembre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono manifestamente infondate e
tendenti a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito; del tutto legittimamente
difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi alla sostituzione delle pene detentive il comportamento processuale ed i precedenti, indicativi di una particolare proclività a commettere certi tipi
di reato, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini dell’art.
53 dpr 689/81, a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno
opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.

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