Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6402 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6402 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TIBALDI FRANCO N. IL 13/05/1946
avverso la sentenza n. 1422/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in data 27 giugno 2008 dal Tribunale di Udine, appellata da TIBALDI Franco, dichiarato responsabile
del delitto di falso in scrittura privata, accertato il 22 febbraio 2007.
Propone ricorso per cassazione personale l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità che viene contestata in radice e propone pure ricorso il difensore che deduce violazione di legge e difetto di motivazione sulla partecipazione del prevenuto alla falsificazione,
nonché in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che le censure sono inammissibili in quanto i giudici del merito hanno adeguatamente rilevato che la partecipazione del prevenuto alla falsificazione risultava provata dal
fatto che il contrassegno falso portava le sue indicazioni anagrafiche, tanto che non v’era spazio
per ipotizzare una sua estraneità alla complessa operazione, e quanto alle attenuanti generiche
hanno osservato che la negazione era giustificata dalla peculiarità del fatto e dalla sua negativa
personalità, correttamente perché si tratta di parametri considerati dall’art. 133 C.P., applicabile
anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo
elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.

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