Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6401 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6401 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NICOLINI HEROS N. IL 09/04/1972
avverso la sentenza/osdinanaa-n. 2554/2009 CORTE APPELLO di
BOLOGNA, del 19/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 24 aprile 2008 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Rimini, appellata da
NICOLINI Heros, dichiarato responsabile del delitto di detenzione di banconote contraffatte, accertato il 30 novembre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul dolo del delitto di
detenzione a fine di messa in circolazione delle banconote, nonché sull’entità della pena.
Ha poi depositato il difensore dichiarazione di astensione dalle udienze, peraltro non rilevante in
rapporto ad un procedimento camerale non partecipato quale è il presente.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il primo motivo sono inammissibili in quanto
tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e
già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
dolo specifico della detenzione finalizzata alla messa in circolazione delle banconote contraffatte
risultava dal fatto che egli teneva le banconote a disposizione e che per sua ammissione aveva
ricevuto le banconote false da una persona che, indicandogli il ricavo che poteva trarne aveva
con ciò cercato di estinguere un debito nei suoi confronti; di conseguenza, non altrimenti che con
lo spaccio egli avrebbe potuto soddisfare il proprio credito nei riguardi dell’ignoto che gli avrebbe consegnato le banconote.
Pare al collegio che una tale motivazione sia del tutto corretta e priva di difetti di logica consequenzialità; né il ricorso riesce ad evidenziarne di particolari.
Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche rileva il Collegio che il riferimento
dei giudici del merito alla negativa personalità del prevenuto, al suo comportamento processuale
ed alla non modesta gravità del fatto possano essere considerati motivi sufficienti per rendere
conto della mancata applicazione delle citate attenuanti, posto che si tratta della valutazione di
parametri previsti dall’ad, 133 c.p. valutabili anche ex art. 62 bis c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.

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