Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 640 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 640 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

RAINART Rosa Maria, nata a Trescore Balneario il 13/06/1944

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 15/10/2012;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Carmine Stabile, che ha l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava
la sentenza del 03/11/2008, con la quale il Tribunale di Monza aveva dichiarato
Rosa Maria Rainart colpevole, in concorso con altre persone, del reato di cui agli
artt. 110, 624, 625 n. 4 cod.pen., per essersi impossessata, all’interno
dell’orificeria di Giovanni Spinelli, di un panno a forma di libro contenente n. 5
girocollo da donna in oro bianco con brillanti incastonati per un valore pari a C

Data Udienza: 30/10/2013

10.660,00; con l’aggravante di aver commesso il fatto con destrezza, consistita
nell’aver approfittato di un momento di distrazione della persona offesa, che si era
rivolta ad un altro cliente.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia inosservanza
delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o
decadenza, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen., con riferimento agli artt.
407, comma 3 e 415 comma 3 cod.proc.pen. in ragione dell’ inutilizzabilità di tutti
gli atti di indagini conseguenti al decorso del termine di mesi sei, così come previsto
dall’art. 405, comma 2, cod. pen., dalla data di iscrizione della notita criminis contro
ignoti. Segnatamente, si contesta l’utilizzabilità delle individuazioni fotografiche
effettuate da Alessandro e Giovanni Spinelli in data 23.9.2004. Si fa presente, al
riguardo, che la persona offesa aveva sporto denuncia-querela il 10.12.2012 ed in
quell’occasione gli era stati mostrati album fotografici senza che nelle relative
immagini egli fosse stato in grado di riconoscere nessuno degli individui che
avevano posto in essere la condotta criminosa in suo danno, di talché, in mancanza
di riconoscimento, la notizia di reato era stata certamente rubricata nel registro
degli ignoti. Il nome della ricorrente e del coimputato erano stati iscritti a mod. 21
soltanto il 25.10.2004. L’individuazione fotografica del 23.9.2004 si era svolta a
distanza di oltre sei mesi della prima iscrizione contro ignoti, senza che fosse stata
chiesta una proroga od un’archiviazione, donde la sua inutilizzabilità. Era, inoltre,
erronea la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 4, cod.pen., in
quanto non ricorrevano, nel caso di specie, i relativi presupposti.
Con il secondo motivo si deduce erronea valutazione della prova e totale
mancanza di motivazione, sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Si contestano,
in particolare, le modalità con cui si era giunti all’individuazione dei responsabili del
furto, tenuto conto del modo del tutto singolare con cui la foto della ricorrente era
stata inserita nell’album fotografico oltre sei mesi dopo il furto. Giovanni Spinelli si
era presentato ai Carabinieri con delle fotocopie di alcuni fotogrammi tratti da una
videoripresa a circuito chiuso, riguardante un furto avvenuto in altra, non meglio
specificata, gioielleria; le fotocopie erano accompagnate da un volantino
dell’associazione commercianti in cui si leggeva che era interesse dell’associazione
di categoria alla raccolta di un maggior numero di denunce presentate per illeciti
commessi dai “personaggi” in questione. Da ciò era dato desumere che la persona
offesa avesse avuto modo di visionare a lungo le immagini in questione non in

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CONSIDERATO IN DIRITTO

presenza di autorità giudiziaria. In conclusione l’individuazione fotografica non era
attendibile essendo stata effettuata a distanza di nove mesi dall’accaduto e,
soprattutto, in esito alla visioni di immagini riprodotte nel volantino
dell’associazione orafa, che avrebbero ben potuto suggestionare o, comunque,
inquinare il ricordo della parte offesa.

2. La prima censura, afferente alla pretesa inutilizzabilità degli atti di indagini

iscrizione della notizia di reato contro ignoti e, comunque, dopo la scadenza del
termine legale di durata delle stesse indagini a far tempo dalla iscrizione a carico di
ignoti, è destituita di fondamento. Ineccepibile è, infatti, la motivazione con cui
già il primo giudice, con argomentazione richiamata in appello, aveva rigettato
l’eccezione difensiva in linea con indiscusso insegnamento di questa Corte
regolatrice, nella sua più autorevole espressione. È noto, al riguardo, che, chiamate
a risolvere un contrasto interpretativo sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte
Suprema hanno statuito che nel procedimento contro ignoti

non è richiesta

l’autorizzazione del GP alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di
archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime
autorizzatorio prescritto dall’art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della
persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro
ignoti l’archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle
indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive, attività
investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale (così Cass. Sez. Un. 28.3.2006, n. 13040, rv. 233198). A fortiori non è
necessario alcun provvedimento autorizzatorio ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di
indagine preliminare posta in essere dopo la scadenza dell’ordinario termine di
durata a far tempo dalla iniziale iscrizione della notizia di reato a carico di ignoti.
In materia, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che nei
procedimenti a carico di ignoti, l’omessa presentazione nel termine di legge, da
parte del P.M., della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le
indagini non comporta alcun tipo di sanzione processuale. Conseguentemente non
possono ritenersi inutilizzabili i risultati degli accertamenti autonomamente compiuti
dalla polizia giudiziaria ed impiegati dal P.M. per chiedere al G.i.p. l’autorizzazione
alla riapertura delle indagini nei confronti di un soggetto successivamente
individuato (Sez. 2, n. 48104 del 13/11/2008, Rv. 243031; id. Sez. 1, n. 2837 del
16/12/2004, dep. 28/01/2005, Rv. 230782),
Del tutto infondata, poi, è la censura in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante della destrezza, che, correttamente stata ravvisata nella fattispecie
in esame. Ancora una volta la soluzione interpretativa del giudice di merito trova
conferma in pacifica lezione giurisprudenziale di questo Giudice di legittimità,
3

posti in essere in mancanza del decreto di riapertura delle indagini, dopo l’iniziale

secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante della destrezza nel furto, é
sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la
normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza
sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione
furtiva idonea a non destare l’attenzione suddetta (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6,

20.5.2009, n. 31973, rv. 244862; id. sez. 5, 10.10.2005, n. 44018, rv. 232811). E’,
dunque, corretta la motivazione – come tale, significativa di insindacabile

questione sono state ravvisate nella condotta degli imputati che, approfittando di
un momento di disattenzione della titolare della gioielleria, a bella posta provocato,
si erano impossessati di un rotolo di gioielli, allontanandosi subito dopo
dall’esercizio con un mero espediente.
Infondato è anche il motivo concernente le modalità del individuazione
fotografica che, dire di parte ricorrente, sarebbe stata influenzata dalla pregressa
visione dell’immagine dell’imputata riprodotta in un volantino diffuso
dall’associazione di categoria. Si tratta, in verità, di mera prospettazione
congetturale destinata a dissolversi a fronte della rilevata certezza e precisione
manifestata dalla parte offesa nel riconoscimento delle fattezze dell’imputata nelle
foto segnaletiche presenti nell’album fotografico mostrato dalla polizia giudiziaria.

3. Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – dev’essere
rigettato, con le conseguenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/10/2013

apprezzamento di merito – in virtù della quale i presupposti dell’aggravante in

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