Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6399 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6399 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
També Alessandro, n. a Caltanissetta il 14/01/1955;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data
19/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. Geraci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto
avverso l’ ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Enna di rigetto della richiesta
di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il
reato di detenzione a fini di spaccio di dieci involucri contenenti
complessivamente 1 kg. di hashish.

Data Udienza: 14/01/2014

2. Ha proposto ricorso l’indagato lamentando con un primo motivo la mancanza,
la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art.
273 c.p.p.; in particolare censura l’affermazione del Tribunale secondo cui non
sarebbe credibile che l’indagato si sia allontanato per andare ad acquistare delle
angurie dopo aver pranzato con Nicoletti e Di Mattia nonostante lo stesso abbia
fornito la prova dell’acquisto delle angurie tramite regolare scontrino fiscale;
censura inoltre la motivazione laddove si è affermato che non si spiegherebbero

deciso di dividersi; in proposito, come ampiamente dimostrato con l’atto di
appello, la distanza fra il luogo in cui l’indagato si è recato ad acquistare le
angurie e il luogo in cui lasciò la propria autovettura poteva permettere
l’occultamento, da parte di terzi, della sostanza stupefacente; in proposito il
Tribunale si sarebbe limitato ad affermare l’incompatibilità spazio – temporale tra
quanto chiarito dall’indagato e l’ occultamento della droga nella propria
autovettura senza indicare i criteri utilizzati per giungere a tale conclusione. Lo
stesso Tribunale ha del resto restituito all’indagato le somme originariamente
sequestrategli in quanto non ritenute provento di spaccio sicché verrebbe a
mancare un elemento non trascurabile su cui lo stesso G.i.p. ha fondato la
propria decisione.
Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione
in relazione agli articoli 274 e 275 c.p.p.. Con l’atto di appello si erano indicati
alcuni elementi decisivi al fine della valutazione della adeguatezza e
proporzionalità della misura, ovvero la giovane età dell’indagato, l’assenza di
precedenti penali, il pieno rispetto delle prescrizioni imposte e il decorso del
tempo. A fronte di ciò è stato effettuato un richiamo del tutto generico alle
concrete modalità del fatto tralasciando ogni valutazione in ordine agli aspetti
della personalità dell’indagato sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, inteso a censurare, nella sostanza e al di là dell’addotto vizio di
motivazione, la valutazione degli elementi cui il Tribunale ha riconnesso il
significato di gravi indizi del reato addebitato, in tal modo invocando da questa
Corte un compito proprio del giudice di merito, è inammissibile.
Va infatti ricordato come sia invece compito della Corte quello di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
2

le ragioni per le quali l’indagato e i suoi amici, dopo avere pranzato, abbiano

che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Sez. U., n.
11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Nella specie il Tribunale, dopo avere ricordato che i carabinieri, fermata
l’autovettura condotta da També, e sulla quale erano presenti anche Nicoletti e

un pannello presente sul cruscotto centrale, la sostanza stupefacente, hanno
valorizzato, come indicativo del coinvolgimento dell’indagato nella detenzione di
stupefacente e, corrispondentemente, come significativo della implausibilità di
una condotta (quella, appunto, dell’occultamento di droga sulla sua autovettura)
adottata da terzi a sua insaputa, il fatto specifico delle modalità impiegate per
l’occultamento stesso; infatti, da un lato, le stesse sarebbero state tali da non
potere passare inavvertite, per il tempo che detta operazione doveva
comportare, dal diretto interessato, tanto più avendo assunto l’indagato di
essersi solo temporaneamente allontanato, dopo avere pranzato con Nicoletti e
Di Mattia, per comprare un cocomero e, dall’altro, sempre tali modalità
avrebbero reso estremamente difficoltoso il successivo “recupero” dello
stupefacente atteso che si sarebbe dovuto nuovamente procedere allo
smontaggio del pannello presente sul cruscotto di autovettura non propria.
Una siffatta lettura del quadro fattuale non appare per nulla illogica; né è dato
comprendere perché l’intervenuto dissequestro del denaro di cui disponeva
l’indagato dovrebbe contraddire la logicità dell’assunto appena ricordato posto
che, evidentemente, il fatto addebitato all’indagato appare consistere nella
detenzione a fini di cessione dello stupefacente e non già in una cessione già
perfezionatasi.
Di qui, dunque, alla luce dei principi sopra ricordati, la manifesta infondatezza
della censura proposta.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato : ribadito che il tempo
trascorso dall’inizio della misura è di per sé inidoneo a evidenziare
l’affievolimento delle esigenze cautelari (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 16425 del
02/10/2010, Iurato, Rv. 246868; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv.
238763), i restanti elementi invocati dal ricorrente (ovvero la giovane età e
l’incensuratezza nonché il rispetto delle prescrizioni legate alla misura) sono stati
correttamente valutati dal Tribunale come recessivi rispetto alla indubbia gravità

3

Di Mattia, e proceduto a perquisizione, ebbero a rinvenire, dopo avere smontato

del fatto evidenziata dall’inequivoco dato ponderale (circa 1 kg. pari a 1082 dosi
medie singole di hashish).

5.

L’inammissibilità del ricorso comporta la

condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014
Il Con

e est.

Il Presidente

P.Q.M.

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