Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6398 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6398 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PILI MARCELLINO N. IL 19/04/1945 ? o.
avverso l’ordinanza n. 202/2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
07/10/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Pili Marcellino, p.o. nel procedimento a carico di Altavista Cecilia per i reati di falso ed altro,
ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione 7.10.09 del G.i.p. di Roma censurandola per non essere
stata ravvisata la competenza del Tribunale di Perugia, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., trattandosi di
procedimento contro un magistrato amministrativo e, nel merito, per carenza di motivazione, in
assenza di indicazione delle ragioni fondanti la ritenuta insussistenza del reato, essendosi limitato il

Con memoria depositata presso la cancelleria di questa sezione il 16.11.12, il difensore del
ricorrente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato ammissibile ed assegnato alla competente
Sezione di questa Corte per il suo esame, assumendo la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di
archiviazione ai sensi dell’ari 127 c.p.p., come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
decreto di archiviazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.1, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle nonne concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

giudice a ritenere insussistente la notitia

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 novembre 2012

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