Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6397 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6397 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Plaku Leonard;
avverso l’ordinanza emessa il 22 agosto 2013 dal tribunale del riesame di
Bologna;
udita nella udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento de/processo
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Bologna respinse
l’appello proposto da Plaku Leonard avverso l’ordinanza del Gip del tribunale
di Ferrara del 2.8.2013, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata in relazione al reato di cui
all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990.
L’indagato, a mezzo dell’avv. Alessandro Cristofori, propone ricorso per
cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere
l’ordinanza impugnata fatto richiamo per relationern ad altro provvedimento ed
avere omesso l’apprezzamento della attualità delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il tribunale del riesame ha infatti fornito congrua, specifica ed adeguata
motivazione in ordine alla decisione presa, osservando: – che l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere si fondava sulle medesime considerazioni ed i medesimi elementi posti a base della richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza genetica; – che tali elementi e considerazioni
erano già stati tutti valutati sette mesi prima con l’ordinanza del 7.1.2013, che

Data Udienza: 14/01/2014

aveva respinto la richiesta di riesame; – che, in particolare, con tale ordinanza
era già stata ritenuta inadeguata la misura degli arresti domiciliari sia per la
gravità dei fatti, sia per l’assenza di prova dell’abbandono dell’attività illecita e
dei legami con l’ambiente del traffico illecito della droga; – che, inoltre,
l’indagato risultava sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere
anche in un altro procedimento per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990,
relativamente agli stessi episodi come reati fine; – che quindi l’unico elemento
ulteriore era dato dal tempo ulteriormente decorso (circa sette mesi), termine ritenuto inidoneo di per sé a condurre ad una rivalutazione in termini di adeguatezza degli arresti domiciliari richiesti.
Con l’attuale ricorso, del resto, non vengono specificamente contestati i
suddetti elementi, né vengono richiamate diverse ed ulteriori circostanze di fatto — eventualmente proposte al tribunale del riesame e da questo non valutate —
idonee, decisivamente, a far ritenere carente o manifestamente illogica la motivazione sul permanere del giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14
gennaio 2014.

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