Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6395 del 27/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6395 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1.

SOLTAN TRANDAFIR, nato il 15/07/1972;

2.

CORNEA FLORIN nato il 20/10/1974;

avverso la sentenza del 09/06/2015 del giudice dell’udienza preliminare di
Tribunale di Reggio Emilia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/06/2015, il giudice dell’udienza preliminare del
Tribuna di Reggio Emilia, applicava a SOLTAN Trandafir e CORNEA Florin la pena
concordata con il Pubblico Ministero per i reati di tentata rapina aggravata,
detenzione e porto di una pistola lanciarazzi e furto aggravato.
Il giudice, ordinava, altresì la confisca dei furgoni in sequestro «ritenuto che
gli stessi, utilizzati per portare i rei sul luogo del delitto, siano con ogni
probabilità, adibiti al trasporto della refurtiva, ritenuto che ciò denoti una
relazione di asservimento tra detti beni e i reati specifica e non occasionale».

Data Udienza: 27/01/2016

2. Contro la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del comune
difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata
motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità;
2.2. violazione dell’art. 240 cod. pen.

1. VIOLAZIONE DELL’ART. 129 COD. PROC. PEN.: la censura è manifestamente

infondata per le ragioni di seguito indicate.
Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che, in funzione della
particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi
di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre
una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della motivazione
«soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta della legge
e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129
cpp»: SS.UU. 5777/1992.
In particolare, si è rilevato che, a soddisfare l’obbligo della motivazione, è
sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, sulla congruità della pena
concordata, perché, in tal modo, il giudice ha dato atto di avere effettuato, sia
pure implicitamente, il dovuto giudizio valutativo: SSUU 5777/1992; Cass.
42910/2009 Rv. 245209.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale abbia operato il
doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art 129 cpp., rilevando
che dagli atti, analiticamente indicati, non risultavano elementi evidenti che
potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata data la
corretta qualificazione giuridica e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione richiesto sul
punto e, quindi, dichiarare irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen. la pena
applicata.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 240 COD. PEN.: il suddetto motivo è fondato.
In punto di diritto, è ben noto che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, che in questa sede va ribadita, la confisca facoltativa di cui all’art.
240 comma primo cod. pen. è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

e

strumentale della cosa oggetto della confisca in relazione al compimento del
reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal
mantenimento del possesso della cosa da parte dell’imputato: ex plurímis Cass.
9937/2000 Rv. 217376; Cass. 13298/2004 Rv. 227886; Cass. 24756/2007 Rv.
236973; Cass. 9305/2011 Rv. 249762; Cass. 13049/2013 Rv. 254881; Cass.
21882/2014 Rv. 260001.
Quindi, i presupposti giuridici affinchè si possa disporre il sequestro (e la
confisca facoltativa) di un bene sono due:

b) che fra l’asservimento del bene ed il reato vi sia uno stretto nesso
strumentale non occasionale, ma rivelatore dell’effettiva probabilità del ripetersi
di un’attività punibile.
Nel caso di specie, il giudice ha addotto, con tutta evidenza, una
motivazione apparente e tralaticia, non avendo, spiegato, in punto di fatto, sulla
base di quali elementi fattuali, i mezzi sequestrati fossero stati asserviti, in modo
strumentale non occasionale, al compimento di rapine e furti.
La sentenza, quindi, sul punto, va annullata e gli atti rinviati al Tribunale
di Reggio Emilia che, nel nuovo giudizio, dovrà colmare la lacuna motivazionale
alla stregua dei suddetti principi di diritto.

P.Q.M.
ANNULLA
la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al
Tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio sul punto;
RIGETTA
nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile la pena applicata.
Così deciso il 27/01/2016

a) che il bene sequestrato sia servito a perpetrare il reato;

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