Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6395 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6395 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARANO FRANCESCO N. IL 02/01/1940
2) MARANO STEFANO N. IL 02/08/1945
3) MARANO SALVATORE N. IL 06/05/1955
4) MANNA ALBERTO N. IL 16/05/1958
5) MARANO LUIGI N. IL 21/10/1967
6) MARANO ANTONIO N. IL 07/02/1943
7) MARINO RAFFAELE N. IL 25/09/1961
8) MARANO LUIGI N. IL 25/05/1971
avverso la sentenza n. 30103/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Marano Salvatore, Marano Stefano, Marano Antonio, Manna Alberto, Marmo Francesco, Marano
Luigi ci. ’67, Marano Luigi cl. ’71 e Marino Raffaele ricorrono avverso la sentenza 15.7.11, emessa
dal G.i.p. del Tribunale di Napoli ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per i
reati di bancarotta fraudolenta loro rispettivamente ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p., concesse a
Marano Stefano, Marano Francesco e Marano Salvatore attenuanti generiche equivalenti, a questi

concesse attenuanti generiche prevalenti, la pena di anni tre di reclusione; a Marano Luigi, ci. ’67,
concesse attenuanti generiche prevalenti, la pena — condizionalmente sospesa — di anni due di
reclusione ed C 1.200,00 di multa; a Marano Luigi, cl.’71, concesse attenuanti generiche prevalenti,
la pena — dichiara interamente condonata — di anni uno e mesi sei di reclusione; a Marano Antonio,
concesse attenuanti generiche prevalenti, la pena di anni due e mesi due di reclusione; a Marino
Raffaele, concesse attenuanti generiche prevalenti, la pena di anni due e mesi due di reclusione.
Marano Salvatore, Marano Stefano, Marano Antonio e Manna Alberto deducono, nel chiedere
l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ar1606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non
avere il giudice esaminato la sussistenza di elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.,
essendosi limitato ad un controllo meramente formale.
Anche Marano Francesco deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per mancata
verifica dei presupposti legittimanti una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., nonché per mancata
concessione dell’indulto, di cui alla 1.n.241/06, nella misura di anni tre, ed errata applicazione delle
pene accessorie, censurando infine l’assenza dei capi d’imputazione nella intestazione della
sentenza e delle complete generalità dell’imputato.
Marano Luigi (cl.’67) e Marano Luigi (cl.’71) deducono, con due distinti atti di identico contenuto,
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. con riferimento alla mancata valutazione della
capacità a delinquere per la concessione o meno delle attenuanti generiche; alla mancata
valutazione del trattamento sanzionatorio e, prima ancora, della eventuale prescrizione dei reati.

ultimi tre la pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno; a Manna Alberto,

Marino Raffaele deduce violazione dell’art.606, comma 1, lette) c.p.p. per la mancata valutazione
degli elementi legittimanti una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte — premesso che l’istanza di rinvio formulata nell’interesse di Marano Luigi cl.’67 e
di Marano Luigi cl.’71 deve essere disattesa dal momento che la notificazione dell’avviso per
l’udienza odierna è stata ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia di entrambi, Avv.

riferimento alla ‘parte’, l’indicazione di Marano Luigi, n.27.5.71, e di Marano Luigi, n.21.10.67 (v.
Cass., sez,VI, 6 ottobre 2010, n.36695) — che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia
perché generici, sia in quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento al
contenuto delle relazioni dei consulenti del p.m., alle indagini dell’ispettorato interno degli istituti di
credito, agli accertamenti della Guardia di Finanza, tutti confermativi della esistenza di una sola
struttura societaria di fatto, così come di una miriade di operazioni gestite dai fratelli Marano, con
piena consapevolezza concorrente degli altri imputati, che rivestivano anche cariche formali nelle
società interessate alle operazioni di bancarotta di cui alle imputazioni.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’afcertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina), dovendosi inoltre osservare come a tutti gli
imputati — le cui generalità, così come le diverse imputazioni, sono tutte ritualmente e correttamente
riportate nella intestazione della sentenza — siano state concesse le attenuanti generiche,
l’applicazione dell’indulto riguardando la fase esecutiva.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.

Cristina Michetelli, domiciliataria dei medesimi, con consegna di un unico atto recante, con

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 novembre 2012
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

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