Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6395 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6395 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Jarmouni Rachid, n. in Marocco il 10/09/1988;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Livorno in data 21/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Firenze, accogliendo l’appello del P.M. avverso
ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Livorno, ha disposto nei confronti di
Jarmouni Rachid l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
per il reato di cessione di sostanze stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un primo motivo l’omessa
notifica nei confronti del difensore Avv. Ciardelli, nominato in sede di udienza di

Data Udienza: 14/01/2014

t

convalida del fermo del 24/04/2013, del decreto di fissazione di udienza in
camera di consiglio per il giorno 13/09/2013; né il difensore Avv. Landi, presente
all’udienza camerale fissata per la discussione dell’appello cautelare, era in grado
di rilevare la nullità dell’ omessa notifica posto che egli non era a conoscenza
della pregressa nomina altresì dell’Avv. Ciardelli.
Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della

come i riconoscimenti effettuati dagli organi di polizia giudiziaria debbano in ogni
caso essere ritenuti inutilizzabili e inattendibili posto che costoro conoscevano
sotto ogni aspetto le caratteristiche dell’ indagato per avere necessariamente già
visto le foto segnaletiche effettuate al momento del fermo discusso in sede di
convalida; lamenta inoltre come le dichiarazioni di Gabase non possono ritenersi
decisive in quanto riferite ad un fuggiasco e comunque non precise e puntuali ed
inoltre riferite a condotte di ordine generale e non inerenti i fatti contestati
all’indagato ed accaduti in Livorno in data 14/11/2012. Anche le dichiarazioni
rese dai soggetti ritenuti consumatori di stupefacente non si riferiscono gli
episodi accaduti il 14/11/2012 in Livorno né tanto meno a quelli accaduti il
15/01/2013 a Rosignano Marittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Pur risultando, effettivamente, dal verbale di udienza di convalida del
27/04/2013 in atti, che Jarmouni aveva provveduto a nominare, quali difensori
di fiducia, oltre all’Avv. Massimo Landi, anche l’Avv. Giacomo Ciardelli, va
tuttavia ribadito che la nullità derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di
udienza nel procedimento in camera di consiglio, anche in sede di riesame, ad
uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, è di ordine generale a regime
intermedio sanata con la presenza in udienza dell’altro difensore, il quale svolga
le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito (tra le altre, Sez. U., n.
33450 del 27/06/2001, Di Sarno, Rv. 219229; Sez.6, n. 21736 del 12/02/2008,
Possanzini, Rv. 240354; Sez. 6, n. 17267 del 16/04/2010, Gabriele, Rv.
247086). E, se pure è vero che l’onere di eccezione presuppone, evidentemente,
che la nomina del difensore non avvisato sia desumibile dagli atti di causa, il
fatto che, all’udienza di convalida predetta fosse presente, accanto all’Avv. Landi,

motivazione sul punto dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare evidenza

o

anche l’Avv. Ciardelli, rende evidente che il primo Difensore non poteva non
sapere della intervenuta nomina anche del secondo.
Nella specie, però, come emergente dal verbale di udienza di riesame in atti,
nessuna eccezione risulta essere stata sollevata dall’Avv. Landi, con conseguente
intervenuta sanatoria della nullità prodottasi.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

individuazioni fotografiche effettuate dai carabinieri sottolineando da un lato che
gli stessi hanno avuto tempo e modo di apprezzare le caratteristiche fisiche del
fuggitivo, poi riconosciuto, appunto, nell’indagato e, dall’altro, che proprio le
riferite non comuni caratteristiche somatiche dello stesso, dotato in effetti di
incarnato ed occhi chiari nonostante l’etnia di appartenenza, costituiscono
elemento di ulteriore riscontro dell’attendibilità. Quanto alle dichiarazioni
accusatorie rese da Gabase Said il Tribunale ha posto in evidenza la coincidenza
del nome da lui attribuito a Jarmouni con quello indicato anche dagli acquirenti
delle sostanze.

5. Il ricorso è pertanto inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014
Il Presidente

La sentenza impugnata ha attentamente motivato sulla attendibilità delle

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