Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6394 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6394 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IERARDI SALVATORE N. IL 17/10/1966
avverso la sentenza n. 3739/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

lerardi Salvatore ricorre avverso la sentenza 2.11.11 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 12.4.11 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
minaccia aggravata, alla pena — condizionalmente sospesa – di mesi uno di reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. dal
momento che — si sostiene — la ‘Corte milanese aveva affermato in modo apodittico che era stato

l’irruzione del Soares nella palestra e nel precipitoso e pericoloso avvicinarsi allo Ierardi
ingiuriandolo aspramente>.
L’atteggiamento dell’imputato conclude sul punto la difesa — era stato invece difensivo atteso che
egli, al momento dell’ingresso del suo antagonista nella palestra, era rimasto dietro il bancone,
limitandosi a brandire il coltello da cucina e ad ingiungere al Soares di andarsene.
Con il secondo motivo sì lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo i
giudici di appello considerato l’incensuratezza dell’imputato e il comportamento tenuto dal Soares
Veloso che, nella prima parte dell’approccio litigioso, sì era avvicinato all’imputato con fare
minaccioso ed ingiurioso, apoditticamente affermando invece che le modalità erano state
particolarmente gravi.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché tende a sottoporre al
giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale
probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, sia perché manifestamente
infondato, dal momento che i giudici territoriali, con motivazione coerente ed immune da profili di
illogicità, hanno evidenziato come era stato lo Ierardi ad inasprire i rapporti già tesi, passando dalle
offese al brandire un’arma proferendo minacce gravi, in assenza di alcun comportamento violento
da parte del Soares, come evidenziato dal teste Mezzadri il quale — ha sottolineato il giudice di
appello — aveva invitato la parte lesa ad allontanarsi proprio nel momento in cui l’odierno ricorrente
stava brandendo il coltello, per timore che la condotta dello Terardi potesse trascendere in altra ben
più grave.

l’imputato

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